Le motivazioni della sentenza
Open Arms, la Cassazione chiude il caso demolendo le accuse: “Salvini non sequestrò nessuno. La nave poteva andare altrove”
Open Arms e Salvini a processo, poi assolto: vicenda giudiziaria conclusa, caso politico sgonfiato. E motivazioni della sentenza della Suprema Corte eloquenti. Finisce nel modo più logico, ma anche più emblematicamente significativo: con la parola “fine” scritta dalla Cassazione e con le argomentazioni giuridiche che arrivano da Piazza Cavour che, nel confermare l’assoluzione definitiva del leader leghista all’epoca dei fatti titolare del Viminale per il caso Open Arms, rappresentano una sonora replica a chi, per anni, ha cercato di trasformare una legittima scelta politica di difesa dei confini, in un reato penale.
Open Arms, il caso si chiude con Salvini assolto su tutta la linea
Nelle 77 pagine depositate dai giudici della Quinta Sezione Penale, il verdetto è inequivocabile: il fatto non sussiste. La Suprema Corte chiarisce che la condotta di Salvini, allora ministro dell’Interno, non può in alcun modo rientrare nella sfera del sequestro di persona. E il motivo è semplice quanto (volutamente?) ignorato dai detrattori: ai migranti a bordo della Ong spagnola non è mai stata impedita la libertà di movimento. Ma solo lo sbarco illegale sul suolo italiano. Come scrivono gli Ermellini, infatti, all’imbarcazione «non è stato impedito di far rotta in altra direzione». In sintesi: l’Italia non era una prigione. Era semplicemente un confine presidiato. Ma vediamo nello specifico cosa scrivono i giudici di Cassazione nel merito.
Open Arms, le motivazioni della Cassazione all’assoluzione di Salvini
«La condotta contestata a Matteo Salvini, ossia l’avere, nella qualità di ministro dell’Interno, e abusando dei propri poteri, privato indebitamente della libertà personale 147 migranti, omettendo senza giustificato motivo di esitare positivamente le richieste di Pos (Place of safety) inoltrate al suo Ufficio di gabinetto, così provocandone l’illegittima privazione della libertà personale, costringendoli a rimanere a bordo della nave Open Arms, come ricostruita dal Tribunale nel lasso di tempo in imputazione, non può rientrare nella sfera di applicazione del sequestro di persona, a differenza di quanto sostenuto dal pubblico ministero impugnante».
Le responsabilità della Ong e l’offerta della Spagna
Non solo. Secondo quanto scrivono i giudici della Quinta Sezione Penale della Cassazione nelle motivazioni della sentenza che lo scorso 17 dicembre ha reso definitiva l’assoluzione per il ministro Matteo Salvini nel processo Open Arms, emerge un dettaglio fondamentale che smonta la narrativa del “ministro cattivo”: la Spagna aveva indicato un porto sicuro (Palma di Maiorca). E il governo italiano aveva persino messo a disposizione una nave della Guardia Costiera per scortare i migranti e accelerare le operazioni. Fu il comandante della Open Arms a non rispondere ai ripetuti inviti delle autorità italiane.
Pertanto, alla fine, la Cassazione è tranchant: non c’è stata alcuna privazione della libertà, poiché la nave batteva bandiera spagnola e aveva alternative concrete che ha deciso di non percorrere.
Open Arms e Salvini, la Cassazione: «Non fu sequestro persona»
Si legge nelle carte: «Risulta, infatti, che ai migranti (giunti nelle acque territoriali nelle prime ore del 15 agosto 2019 a bordo della Open Arms) sia stato impedito l’ingresso nel porto di Lampedusa e lo sbarco. Tuttavia, a costoro non è stato impedito dall’autorità italiana, e segnatamente da Matteo Salvini tramite i propri atti nella qualità di ministro dell’Interno, di far rotta in altra direzione».
Di più. In particolare, sottolineano i supremi giudici: il Regno di Spagna (Stato di bandiera della nave, contattato immediatamente all’atto dei salvataggi), ha «indicato un porto per sbarcare (il 18 agosto 2019). Modificato (nel senso che ne era stato indicato uno più prossimo in quello di Palma di Maiorca), proprio per limitare nel tempo la permanenza a bordo dei migranti (rispetto a quello, più distante, dapprima indicato in Ceuta). E in adesione alla richiesta del comandante della nave».
«Non fu impedito di far rotta in altra direzione»
Ma non è ancora tutto. Perché inoltre, si legge nelle 77 pagine, «sono stati messi a disposizione altri due natanti. Uno immediatamente disponibile della Guardia Costiera italiana, sul quale trasbordare i migranti, in parte immediatamente, e tramite il quale approssimarsi alle coste spagnole scortando la Open Arms. Raggiungendo quindi la nave militare spagnola che si sarebbe pure approssimata alla Open Arms. E ciò era conforme a quanto pure richiesto dal comandante della nave che, tuttavia, non ha risposto ai ripetuti inviti dell’Autorità italiana di indicare le dotazioni necessarie a tal fine».
Crolla anche l’accusa di rifiuto d’atti d’ufficio
«In altri termini – sottolineano i supremi giudici – quel che non è stato consentito alla nave Open Arms, o meglio a coloro che erano ancora a bordo, è stata una condotta determinata, rappresentata dallo sbarco su suolo italiano, ma non ha avuto luogo, secondo la stessa prospettazione accusatoria, una limitazione della libertà di locomozione».
Infine «la contestazione del delitto di rifiuto di atti di ufficio – scrivono ancora i supremi giudici – ha assunto che la richiesta di Pos avrebbe dovuto essere esitata positivamente, senza ritardo. Per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, di igiene e sanità. Tuttavia, il ricorso non indica in alcun modo in che termini il rifiuto dell’atto abbia avuto incidenza sull’ordine e sulla sicurezza pubblica. Che, rispetto ai poteri e ai doveri delle autorità italiane, non può correlarsi ex se a una nave che batteva bandiera del Regno di Spagna».
Difendere i confini non è reato
Insomma, crolla anche l’accusa di rifiuto d’atti d’ufficio. Secondo i magistrati, non è stato dimostrato come il mancato sbarco immediato abbia inciso sull’ordine o sulla sicurezza pubblica italiana, trattandosi di una nave straniera. In sostanza, cioè, questa sentenza non è solo la vittoria personale di Salvini. Ma un principio di diritto fondamentale. Ossia: la gestione dei flussi migratori. E la concessione del Place of Safety, sono prerogative che attengono alla sovranità di uno Stato. E non possono essere criminalizzate da chi tenta di fare politica nei porti e nelle aule. La linea della fermezza. Come la verità dei fatti, vincono ancora. E stavolta con il sigillo della legge.
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