Smart working, governo e sindacati lavorano a un protocollo: adesione volontaria e accordo individuale

23 Nov 2021 20:37 - di Redazione

L’adesione al lavoro agile avviene su base volontaria. Ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso previsto. È  uno dei principi fissati dal protocollo nazionale sullo smart working. Al centro del confronto tra ministero e parti sociali. Come si legge in una bozza, il protocollo “fissa il quadro di riferimento, condiviso tra le Parti sociali, per la definizione dello svolgimento del lavoro in modalità agile. Esprimendo pertanto linee di indirizzo anche per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale nel rispetto della disciplina legale”.

Smart working, l’adesione è su base volontaria

L’eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa. O giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare. Inoltre, l’istituto del lavoro agile – si specifica nella bozza-  differisce dal telelavoro. Cui continua ad applicarsi la vigente disciplina normativa e contrattuale, ove prevista. Inoltre “la giornata lavorativa svolta in modalità agile si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro. E  per l’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati. E nel rispetto dell’organizzazione delle attività assegnate dal responsabile. A garanzia dell’operatività dell’azienda e dell’interconnessione tra le varie funzioni aziendali”.

La prestazione in modalità agile non ha orari rigidi

La prestazione di lavoro in modalità agile – si legge ancora nel documento – può essere articolata in fasce orarie. Individuando, in ogni caso,  la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa. Vanno adottate specifiche misure tecniche e organizzative per garantire la fascia di disconnessione. E ancora: “il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge. Quali i permessi per particolari motivi personali o familiari. Nei casi di assenze cosiddette legittime (es. malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, ecc.), il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione . E, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell’attività lavorativa.

Il lavoratore può individuare il luogo di “lavoro agile”

Infine il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgerà la prestazione in modalità agile. “Purché  abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione. In condizioni di sicurezza e riservatezza, anche con specifico riferimento al trattamento dei dati e delle informazioni aziendali. Nonché alle esigenze di connessione con i sistemi aziendali. 

 

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