La sentenza
La Consulta boccia il ricorso dei giudici di Torino: “Legittimo trattenere gli stranieri che presentano domande di asilo pretestuose”
Il giudice delle leggi ricorda che non è illegittimo verificare se la richiesta è valida e nel frattempo sospendere gli ingressi
Il trattenimento dello straniero per pretestuosità della domanda di asilo non è una sanzione, cui occorra estendere la disciplina penalistica del diritto al silenzio. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza numero 78, depositata oggi, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 6, comma 5, del decreto legislativo numero 142 del 2015 e 14, comma 4, del decreto legislativo numero 286 del 1998, sollevata dalla Corte d’appello di Torino, in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte Costituzionale
La Corte costituzionale ha sottolineato che il trattenimento per pretestuosità della domanda di asilo è una misura “cautelare, non una sanzione, e che quindi è improprio riferire ad esso il diritto al silenzio, quale garanzia contro le dichiarazioni auto-indizianti, viceversa necessaria a tutela di chi è esposto a sanzioni – formalmente o sostanzialmente – penali”.
Nell’illustrare la differenza rispetto alla condizione personale dell’indagato o imputato, la sentenza rimarca che “lo straniero trattenuto in attesa di rimpatrio non è accusato di un illecito, non è chiamato a difendersi da un’accusa, né rischia l’irrogazione di una sanzione; piuttosto, qualora si determini alla richiesta di protezione internazionale, è interessato a ottenere la giusta considerazione della sua vicenda umana, e ha pertanto l’onere di esporre tutte le ragioni utili a definirla”. La Corte costituzionale sottolinea che la disciplina dell’udienza di convalida del trattenimento assicura all’interessato la garanzia della difesa tecnica, altresì prevedendo la facoltatività della sua partecipazione personale all’udienza stessa e la spettanza di un adeguato termine di preparazione.
E’ il giudice che deve valutare la congruità della richiesta
“Comunque – rammenta la sentenza del giudice delle leggi –, nel procedimento di convalida del trattenimento, incidente sulla libertà della persona, le dichiarazioni rese dall’interessato devono essere valutate dal giudice in base al criterio ordinario del prudente apprezzamento, senza automatismi di prova legale, non configurabili in materia di diritti indisponibili”. Una decisione ineccepibile.
Attesa per il dissesto e gli amministratori locali
Intanto, non è stata ancora resa nota la sentenza e la pronuncia sugli amministratori locali che causano il dissesto, dopo l’udienza di due mesi fa. Se venisse dichiara incostituzionale la norma dei dieci anni di interdizione per i sindaci o gli assessori che hanno causato un dissesto negli enti locali, ci sarebbe un effetto a cascata e molti di loro rientrerebbero in gioco. A giorni dovrebbe arrivare la decisione della Corte.
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