La sentenza
Cittadinanza, la Consulta dà ragione al governo: “Necessari i vincoli affettivi per chi ha discendenti all’estero”
Il giudice delle leggi respinge tutte le eccezioni di incostituzionalità di un provvedimento che limita le cittadinanze farlocche
+ Seguici su Google DiscoverLa Corte costituzionale ha dichiarato in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Torino, aventi ad oggetto l’articolo 1 del decreto-legge numero 36 del 2025, convertito nella legge numero 74 del 2025, recante “Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza”, che ha introdotto l’articolo 3-bis nella legge numero 91 del 1992(la legge Martelli). Un provvedimento importante che era stato emanato anche per evitare la proliferazione di cittadinanze farlocche, come avvenne agli inizi degli anni duemila anche nel mondo del calcio con i casi dei passaporti falsi.
Il decreto Tajani
La legge stabilisce che, in deroga alle norme previgenti che prevedevano la trasmissione illimitata per filiazione della cittadinanza, «è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza», a meno che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino è riconosciuto (in via amministrativa o giudiziale) a seguito di domanda presentata entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025; b) un genitore o un nonno possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana; c) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
La comunità e i vincoli affettivi
La Corte, in particolare, ha dichiarato non fondata la censura con la quale il Tribunale di Torino, invocando l’articolo 3 della Costituzione, denunciava la lesione dei diritti quesiti. Secondo il Giudice costituzionale, l’articolo 3-bis configura una preclusione originaria all’acquisto della cittadinanza italiana per gli stranieri nati all’estero, e non una revoca. “La trama dei principi costituzionali converge nella configurazione del popolo come una comunità legata da vincoli effettivi tra i suoi membri e la norma censurata realizza un bilanciamento non irragionevole fra il principio di effettività della cittadinanza e l’affidamento dei destinatari, considerato che essa non incide su posizioni consolidate, cioè sullo status e sui diritti di chi è già stato riconosciuto come cittadino italiano, e neanche sulla posizione di chi ha presentato la domanda o ha ricevuto l’appuntamento”.
Inammissibili le altre questioni
La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile la questione sollevata per violazione dell’articolo 15, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, secondo il quale «nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza». La Corte ha rilevato che tale Dichiarazione non è un atto internazionale vincolante e che il rimettente non spiega perché da essa discenderebbe un obbligo internazionale, idoneo ad “attivare” l’articolo 117, primo comma, della Costituzione.
Infine, è stata dichiarata inammissibile la questione sollevata per violazione dell’articolo 3, comma 2, del quarto protocollo addizionale alla CEDU, secondo il quale «nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino». Secondo la Corte, l’articolo 3 garantisce il diritto di restare o entrare nel territorio dello Stato di cui si è cittadini, non quello di avere o conservare la cittadinanza. Il rimettente non argomenta la pertinenza dell’articolo 3, comma 2, rispetto alle norme censurate, secondo quanto scrive il giudice delle leggi.
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