La sentenza in Calabria
La Consulta non salva gli amministratori che hanno provocato il dissesto: interdizione per dieci anni confermata
Il Secolo pubblica in esclusiva il dispositivo della Consulta. Rischio decadenza per diversi sindaci e consiglieri regionali
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile ricorso della Corte dei Conti della Calabria per la declaratoria di incostituzionalità dell’articolo del Testo unico sugli enti locali che prevede dieci anni di interdizione dalle cariche pubbliche per gli amministratori che hanno provocato il dissesto. A rischio diversi sindaci e consiglieri regionali in tutta Italia.
La pronuncia della Consulta
Era stato il noto amministrativista Oreste Morcavallo a chiedere al giudice contabile di adire la Consulta ritenendo sproporzionata e incostituzionale la norma inserita nel Tuel. Per l’avvocato Morcavallo, e la Corte dei Conti calabrese aveva dichiarato non manifestatamente infondata la questione, la sanzione era sproporzionata. Una declaratoria di incostituzionalità avrebbe salvato diversi amministratori, poi rimasti sindaci o diventati consiglieri regionali, dalla interdizione decennale che riguarda qualsiasi carica elettiva, compresa quella parlamentare. Ma il giudice delle leggi ha ritenuto inammissibile il ricorso e respinto la questione. Risultato: l’articolo del Tuel rimane e i processi contabili sospesi riprenderanno presto.
Nella sentenza n. 84/2026, la Corte costituzionale si è espressa sulle questioni sollevate dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, che contestava la rigidità della sanzione decennale. I punti principali della decisione sono: l’inammissibilità del ricorso e, successivamente, la questione della sproprozionalità della pena. La Consulta, pur riconoscendo che la sanzione di dieci anni può “sembrare effettivamente sproporzionata”, non spetta ad essa intervenire sul punto ma al legislatore. Dovrà essere quindi il Parlamento, eventualmente, a modificare l’articolo del Testo unico degli enti locali.
Gli effetti a cascata
Secondo il comma 5 dell’art. 248 del TUEL, gli amministratori che causano il dissesto finanziario di un comune, provincia o altro ente non possono, per un periodo di dieci anni svolgere il ruolo di consigliere comunale, assessore, sindaco, presidente o consigliere della provincia, consigliere o assessore regionale, presidente della Giunta regionale, parlamentare nazionale ed europeo.La norma rimane dunque in vigore.
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