Siluro al decreto Ong: la giudice di Brindisi si oppone al fermo della Ocean Viking. Il giurista smonta la sentenza
Le Ong e la sinistra immigrazionista avevano fatto la “ola” dopo che la giudice del Tribunale di Brindisi Roberta Marra, su ricorso della Sos Mediterranee, aveva sospeso il fermo amministrativo della nave Ocean Viking. Una riedizione del caso Apostolico. “Primo colpo al decreto Piantedosi”, avevano titolato i quotidiani pro-Ong senza se e senza ma. “Schiaffo al governo” avevano titolato con variazione sul tema altri giornali. Il fermo di 20 giorni imposto alla nave della ong Sos Mediterranée, il 9 febbraio scorso era arrivato dopo l’arrivo nel porto del capoluogo messapico con a bordo 261 migranti. Il fermo amministrativo sarebbe dovuto durare dunque fino al 29 febbraio, ma il Tribunale di Brindisi ne ha decretato la sospensione, nell’attesa di pronunciarsi nell’udienza del 14 marzo prossimo.
Migranti, il Tribunale di Brindisi sospende il fermo voluto dai decreti Piantedosi
Il Tribunale di Brindisi ha sospeso l’efficacia del provvedimento ed ha consentito l’immediata partenza della nave. Un “siluro giudiziario” contro le politiche del governo, commenta l’inviato del Giornale Fausto Biloslavo. Dal Viminale trapela ottimismo per l’udienza del 14 marzo: «sarà fatta opposizione ribadendo la fondatezza e legittimità del provvedimento di fermo» e relativa multa di 3.333 euro. Una fonte del ministero dell`Interno sottolinea al quotidiano di Alessandro Sallusti che «il soccorso in mare non è un`attività istituzionalmente attribuita alle Ong. Non si tratta di unità navali della Guardia costiera o delle Fiamme gialle».
Ocean Viking, il costituzionalista: Perché è infondata la sospensione del Tribunale di Brindisi
Tra i motivi richiamati nella decisione del Tribunale di Brindisi per sospendere il fermo della nave ong c’è la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 della Cost.) e di associazione (art. 18): evocati per dimostrare l’esigenza di una urgenza rispetto alla decisione a cui era chiamato il Giudice. E’ costituzionalmente corretto? Alla domanda risponde il costituzionalista Giovanni Guzzetta, professore di Diritto pubblico all’Università di Roma Tor Vergata. “Non entro nel merito della vicenda – dice all’Adnkronos- ma motivare il rischio di un danno irreparabile grave su base dell’articolo 21 e 18 della Costituzione è giuridicamente sbagliato ed infondato. Non c’è infatti nessun impedimento né al diritto di associazione né a quello di manifestazione del pensiero. Il fermo della nave non intacca questi due diritti”. La sentenza va oltre spiegando che il perdurare del fermo pregiudicherebbe l’esercizio, da parte della Ong, dei diritti di ‘libera iniziativa economica’ (art. 41 Cost.). C’è questo rischio? Anche questa risposta “gela” la decisione del tribunale di Brindisi: “A me sembrava che le ong non esercitassero la propria attività per fini economici”, controbatte Guzzetta. E anche se ci fosse una finalità economica, “anche in tal caso non c’entrerebbe, perché anche l’articolo 41 incontra dei limiti in Costituzione. Non è illimitato: quindi se i provvedimenti fossero legittimi, la libertà economica sarebbe legittimamente limitata”, conclude.
L’esperto: “E’ come se il Tribunale avesse invitato tutte le navi Ong a violare i decreti del governo”
Molto severo, poi, il giudizio dell’esperto in diritto della navigazione Giuseppe Loffreda: “Il 14 marzo è stata fissata dal Tribunale di Brindisi l’udienza per la comparizione delle parti: la SOS Mediterranee e l’Autorità italiana; per discutere il merito del provvedimento di fermo amministrativo e affidamento in custodia dell’Ocean Viking “che nel frattempo avrà preso il largo, come in effetti avvenuto trovandosi oggi a Siracusa; e presto in acque fuori dalla nostra giurisdizione”. Cosi all’Adnkronos l’esperto: “La Ocean Viking non è un immobile, una volta liberata dal provvedimento amministrativo di fermo può partire e non tornare mai più nelle nostre acque: rendendo del tutto inutile quindi le decisioni che verranno prese il 14 marzo”. Loffreda contesta tra l’altro “il discutibile richiamo a principi costituzionali e ad un accordo di partenariato a rilevanza solo interna per giustificare un provvedimento emesso ‘inaudita altera parte’: cioè senza comparizione tra le parti”. Assenza di confronto che “ha avuto come conseguenza la liberazione della nave senza contraddittorio; perché continuasse a fare ciò che le era stato contestato”. L’aver liberato la nave nonostante la misura di fermo dell’Autorità italiana equivale secondo il marittimista “ad aver emesso per Ocean Viking e tutte le altre navi delle Ong una patente provvisoria di libera pratica a violare il decreto Piantedosi”.