Riforma costituzionale, da Camera a nuovo Senato ecco cosa cambia
Stop al bicameralismo perfetto. Un Senato composto da 95 senatori eletti dai Consigli regionali, con meno poteri nell’esame delle leggi. Nuovo federalismo, con abolizione delle materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni e alcune competenze strategiche riportate in capo allo Stato. Sono i pilastri della riforma costituzionale approvata dalla Camera in seconda lettura. La riforma modifica e completa quella del Titolo V del marzo del 2001, che ha introdotto il federalismo.
L’abc della riforma costituzionale
Camera Sarà l’unica Assemblea legislativa e anche l’unica a votare la fiducia al governo. I deputati rimangono 630 e verranno eletti a suffragio universale, come adesso.
Senato Continuerà a chiamarsi Senato della Repubblica, ma sarà composto da 95 eletti dai Consigli regionali, più cinque nominati dal Capo dello Stato che resteranno in carica per 7 anni. Avrà competenza legislativa piena solo su riforme costituzionali e leggi costituzionali. Potrà chiedere alla Camera la modifica delle leggi ordinarie, ma Montecitorio non sarà tenuta a dar seguito alla richiesta. Su una serie di leggi che riguardano il rapporto tra Stato e Regioni, la Camera potrà non tener conto delle richieste del Senato solo respingendole a maggioranza assoluta.
Senatori-consiglieri I 95 senatori saranno ripartiti tra le Regioni in base al loro peso demografico. I Consigli regionali eleggeranno con metodo proporzionale i senatori tra i propri componenti; uno per ciascuna Regione dovrà essere un sindaco. Immunità: I nuovi senatori godranno delle stesse tutele dei deputati. Non potranno essere arrestati o sottoposti a intercettazione senza l’autorizzazione del Senato.
Titolo V Sono riportate in capo allo Stato alcune competenze come energia, infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto. Su proposta del governo, la Camera potrà approvare leggi nei campi di competenza delle Regioni.
Voto in data certa I regolamenti parlamentari dovranno indicare un tempo certo per il voto dei ddl del governo; vengono introdotti altri limiti al governo sui decreti legge.
Presidente della Repubblica: lo eleggeranno i 630 deputati e i 100 senatori. Per i primi tre scrutini occorrono i due terzi dei componenti, poi dal quarto si scende ai tre quinti; dal settimo scrutinio sarà sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.
Corte Costituzionale Cinque dei 15 giudici Costituzionali saranno eletti dal Parlamento (3 dalla Camera e 2 dal Senato).
Referendum Introdotto un quorum minore per i referendum sui quali sono state raccolte 800mila firme anziché 500mila: per renderlo valido dovranno votare la metà degli elettori delle ultime elezioni politiche, anziché la metà degli iscritti alle liste elettorali.
Ddl di iniziativa popolare Salgono da 50mila a 150mila le firme necessarie per presentare un ddl di iniziativa popolare. Però i regolamenti della Camera dovranno indicare tempi precisi di esame, clausola che oggi non esiste.
Legge elettorale Introdotto il ricorso preventivo sulle leggi elettorali alla Corte Costituzionale su richiesta di un quarto dei componenti della Camera.