Stepchild adoption: la Corte d’Appello di Napoli dà ragione a una coppia lesbica

5 Lug 2018 17:28 - di Redazione

È stata depositata oggi la sentenza con cui la Corte ha ribaltato la decisione del Tribunale per i minorenni di Napoli di rigetto dell’adozione di un caso particolare: una coppia formata da due donne, di cui una è madre biologica grazie alla procreazione assistita, che aveva chiesto l’adozione del minore, la cosiddetta Stepchild adoption. Quello che oggi ha messo nero su bianco la Corte d’Appello è un sì espresso sulla base di un principio che, in qualche modo, va oltre l’adozione poiché parte dall’assunto che la madre non biologica lo sia sin dalla nascita per aver accettato e condiviso il progetto di procreazione assistita. La partner della madre biologica «non è una sorta di terzo genitore» ma «è il secondo genitore, l’unico che il minore possa avere».

“La mamma non biologica conta come l’altra”

Secondo i giudici della Corte d’Appello di Napoli, la partner della madre biologica è il secondo genitore e «svolge tale ruolo addirittura da un momento precedente al concepimento, avendo contribuito alla sua generazione, non importa se solo con la prestazione del relativo consenso. Ella, ed è dato dirimente, se ne è assunta la responsabilità ab origine». Le due donne convivono dal 2008 e sono unite civilmente dal 2016. Il minore, sottolineano i giudici, «è inserito in quella che considera ed è la sua famiglia, ed è ben accudito dalle due donne che ne condividono, sotto ogni profilo, sia pure solo ancora in via di fatto, la responsabilità genitoriale».

Esulta l’associazione dei genitori gay

Le due donne fanno riferimento all’associazione di genitori omosessuali “Famiglie Arcobaleno” «Le motivazioni della sentenza sono molto importanti – sostiene la legale delle due donne – perché, nel riconoscere il diritto delle due mamme ad essere riconosciute entrambe come genitrici del figlio che insieme hanno voluto, la Corte d’Appello fa un passo avanti ulteriore ricordando che la stepchild è una forma di tutela minima per i figli di coppie omogenitoriali, perché è subordinata alla domanda, perché assicura una tutela non piena e, infine, concede di adottare quello che, invece, deve essere considerato un figlio della coppia già alla nascita. In tal senso, richiama espressamente la legge 40 indicando per la piena tutela dei figli di coppie omogenitoriali la strada del riconoscimento alla nascita».

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