Contropiede
Legge elettorale. E se le preferenze le introducono i giudici?
Il Parlamento non è sovrano come spesso si dice e si scrive, sovrano è il popolo, il quale – come ci ha insegnato Costantino Mortati – in veste di Corpo elettorale è organo costituzionale. E portavoce del popolo si può fare la Consulta se il Parlamento dovesse strozzare il diritto dell’elettore e in particolare quello di scegliere non solo la lista e la maggioranza parlamentare e quindi indirettamente il governo, ma anche il “suo” deputato o senatore; questo diritto, scartata l’ipotesi dei collegi territoriali, non può che passare per il voto di preferenza. Perché, lo ha spiegato già la Corte costituzionale con la sentenza n.1/2014 quando si espresse sulla legge Calderoli, la riforma elettorale meglio nota come “Porcellum”.
Ripassiamo e ragioniamo: cosa stabilì quella decisione della Corte ? Dal punto di vista della sostanza politica alcune essenziali cose. In primis, che i partiti devono “agevolare la partecipazione alla vita politica dei cittadini ed alla realizzazione di linee programmatiche che le formazioni politiche sottopongono al corpo elettorale, al fine di consentire una scelta più chiara e consapevole anche in riferimento ai candidati”; ma il fatto che la legge deleghi alle formazioni politiche la funzione “di indicare l’ordine di presentazione delle candidature non lede in alcun modo la libertà di voto del cittadino” soltanto in un caso: quando sia realizzata la condizione che il cittadino sia “pur sempre libero e garantito nella sua manifestazione di volontà”, non soltanto nella scelta dei raggruppamenti che concorrono alle elezioni, ma anche “nel votare questo o quel candidato incluso nella lista prescelta, attraverso il voto di preferenza” (qui la Corte richiama la precedente sentenza n. 203 del 1975): il che si verifica quando la scelta non viene effettuata tramite i collegi, opzione fatta con la riforma elettorale varata alla Camera e adesso in esame a Palazzo Madama.
La libertà di scelta degli eletti da parte degli elettori è compromessa in particolare quando “il cittadino è chiamato a determinare l’elezione di tutti i deputati e di tutti senatori, votando un elenco spesso assai lungo (nelle circoscrizioni più popolose) di candidati, che difficilmente conosce”. Non è possibile, nel ragionamento che fa la Consulta – in quella seduta presieduta da un illustre giurista progressista, qual è Gaetano Silvestri – che “alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione” possa venire meno “il sostegno della indicazione personale dei cittadini” perché questo fatto “ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione”. In pratica, non si può imporre agli italiani il sistema di liste totalmente bloccate che impongono loro “scegliendo una lista, di scegliere in blocco anche tutti i numerosi candidati in essa elencati, che non ha avuto modo di conoscere e valutare e che sono automaticamente destinati, in ragione della posizione in lista, a diventare deputati o senatori”: cioè, c’è differenza col caso di “circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l’effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali)”.
La conclusione del Collegio è tranchant e senza scappatoie: le liste bloccate senza preferenze “coartano la libertà di scelta degli elettori nell’elezione dei propri rappresentanti in Parlamento, che costituisce una delle principali espressioni della sovranità popolare, e pertanto contraddicono il principio democratico, incidendo sulla stessa libertà del voto di cui all’art. 48 Cost. (sentenza n. 16 del 1978)”. In tempi di dissolvimento della memoria storica e politica, per favore non fatemi fare la parte del profeta di cose passate. Ma la legge approvata a Montecitorio, se non verrà corretta al Senato, ha la sorte segnata: farà la stessa fine del “Porcellum”, sarà cassata dalla Corte costituzionale la quale farà ciò che ha già fatto. E cioè saranno i giudici che introdurranno con una sentenza “additiva” il diritto dell’elettore a esprimere un voto di preferenza stabilendo che “sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima «secondo l’ordine di presentazione»,” ma ritenendo “l’ordine di lista operante solo in assenza di espressione della preferenza”.
Pertanto, le schede elettorali dovranno prevedere “uno spazio per l’espressione della preferenza”, e in mancanza di altra previsione legislativa, si dovrà intendere vigente “l’espressione della preferenza come preferenza unica, in linea con quanto risultante dal referendum del 1991, ammesso con sentenza n. 47 del 1991, in relazione alle formule elettorali proporzionali”. È il famoso “Consultellum”, la legge “prodotta” appunto dalla Consulta che non venne mai applicata perché superata dalla normativa tuttora in vigore, il “Rosatellum”. Ma la strada i giudici l’hanno indicata e tracciata. Meglio che le inevitabili preferenze le inserisca il Parlamento, come auspica la premier Meloni, o la Corte costituzionale in sede di censura (certa) della legge ? Mi viene da dire: “fate vobis”, che in lingua latina è un errore; ma rende perfettamente l’idea nel lessico che il ceto politico comprende appieno.