La norma chiarita
Sentenza pro migranti della Consulta: iscrizione gratuita al Servizio sanitario (e pensione) per gli inabili al lavoro
Sentenza pro migranti della Consulta sul diritto all’assistenza sanitaria e alla pensione di invalidità. I cittadini stranieri che lavorano regolarmente in Italia, diventano invalidi e ottengono di conseguenza un permesso di soggiorno convertito in ‘residenza elettiva‘, hanno diritto all’iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio sanitario nazionale. La sentenza è numero 97, depositata oggi, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Milano sul comma 1 dell’articolo 34 del decreto legislativo numero 286 del 1998. Il Tribunale secondo una rigida lettura della legge del 1998 (Testo unico per immigrazione) aveva infatti interpretato la norma come escludente l’iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio sanitario nazionale in favore dei cittadini stranieri che, divenuti invalidi, avevano ottenuto la conversione del loro permesso di soggiorno. Ma la Corte ha smontato l’automatismo: “Questa Corte ritiene (…) possibile e doveroso trarre dalla disposizione censurata, in virtù di un’interpretazione costituzionalmente orientata, una norma che, nel fare riferimento ai permessi per motivi di lavoro e per motivi familiari, consente l’iscrizione obbligatoria e gratuita anche a coloro che erano in precedenza titolari di questi stessi permessi e ne hanno poi ottenuto la conversione in quello per residenza elettiva in forza del successivo riconoscimento della pensione d’inabilità civile”.
La sentenza pro migranti sul fronte della inabilità al lavoro
La sentenza ha precisato che, a seguire tale interpretazione, “paradossalmente, la perdita del diritto all’iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio sanitario nazionale avverrebbe proprio nel momento in cui la persona, a causa della sopraggiunta condizione di disabilità, è divenuta più vulnerabile e, trattandosi di patologie fortemente invalidanti, versa in una situazione in cui si manifesta in modo più pressante l’esigenza di accedere alle prestazioni sanitarie”. Ha quindi concluso che nessuna ragione giustificatrice appare supportare una tale soluzione, che sarebbe del tutto inconciliabile con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, per cui “la condizione giuridica della persona con disabilità si pone al crocevia di “un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale” e la salvaguardia dei suoi diritti trova “base costituzionale nella garanzia della dignità della persona [stessa] e del fondamentale diritto alla salute […]” (da ultimo, sentenza n. 197 del 2025; nello stesso senso, ex plurimis, sentenze n. 3 del 2025, n. 42 del 2024 e n. 110 del 2022)”.
Chi può beneficiare concretamente della decisione
La sentenza interessa soprattutto gli stranieri che:
- hanno lavorato regolarmente in Italia;
- hanno maturato il diritto a prestazioni assistenziali per invalidità;
- non sono più in grado di lavorare;
- hanno ottenuto la conversione del permesso di soggiorno per effetto della loro condizione di inabilità.
Per queste persone diventa molto più difficile che amministrazioni o ASL possano negare l’iscrizione gratuita al SSN.
Dalla interpretazione del giudice a quo la sentenza ha quindi voluto discostarsi, alla luce di una considerazione sistematica dell’ordinamento, perché nel 1998, quando è stato adottato il citato articolo 34, comma 1, non erano previsti, perché sono stati introdotti solo alcuni anni dopo, né il permesso per residenza elettiva, né la conversione in quest’ultimo, a seguito del riconoscimento della pensione d’inabilità civile, di un precedente permesso per motivi di lavoro o di famiglia. Pertanto, l’omessa previsione, ad opera del denunciato articolo 34, comma 1, del decreto legislativo numero 286 del 1998, del permesso per residenza elettiva non deve, dunque, essere letta come una consapevole esclusione, da parte del legislatore, dell’iscrizione obbligatoria e gratuita per gli stranieri titolari di un permesso per residenza elettiva derivante da conversione. “Ne consegue che la considerazione dell’evoluzione dell’ordinamento lascia lo spazio a questa Corte per un’interpretazione che corrisponda ai principi costituzionali, unionali e internazionali” che “da più punti di vista convergono sulla imprescindibile tutela dei diritti delle persone più fragili e vulnerabili”.
Che cosa succedeva prima
Un cittadino straniero:
- soggiornava regolarmente in Italia con un permesso per lavoro o per motivi familiari;
- era iscritto obbligatoriamente e gratuitamente al SSN;
- diventava gravemente invalido;
- otteneva la pensione di inabilità civile;
- convertiva il proprio permesso in un permesso per residenza elettiva.
Secondo l’interpretazione contestata dal Tribunale di Milano, con la conversione del permesso avrebbe perso l’iscrizione gratuita al SSN.