"Rivoluzione copernicana"
Migranti, dal 12 giugno scattano le nuove procedure Ue: chi sarà fermato alla frontiera e dove resteranno i richiedenti asilo
Entrano in vigore le prime misure del Patto Ue su migrazione e asilo. Procedure accelerate per chi arriva da Paesi con basso tasso di riconoscimento, per chi presenta documenti falsi o è considerato un rischio per la sicurezza
La “rivoluzione copernicana” nel contrasto all’immigrazione illegale parte dal 12 giugno. L’intervento legislativo appena approvato dal Consiglio dei ministri serve a rendere immediatamente operative data di avvio dell’applicazione del Patto UE sulla migrazione e l’asilo: le procedure di asilo alla frontiera che il diritto dell’Unione rende obbligatorie per determinate categorie di richiedenti. In attuazione della decisione della Commissione europea che ha quantificato la capacità adeguata degli Stati membri e il numero massimo annuale di domande da esaminare nella procedura di frontiera, l’Italia dovrà esaminare con procedura di frontiera, nel primo periodo di applicazione compreso tra il 12 giugno 2026 e il 12 giugno 2027, fino a 16.032 domande annue. La procedura di frontiera, in attuazione delle disposizioni del nuovo Patto, troverà obbligatoria applicazione nel caso di soggetti: a) pericolosi per la sicurezza nazionale; b) provenienti da paesi che presentano un tasso di accoglimento di domande inferiore al 20 per cento; c) che abbiano presentato informazioni o documenti falsi.
Rimpatri, operativo il Patto europeo: cosa cambia
Cambia tutto, cambia per davvero e l’asse portante di questa architettura è stata resa possibile dal lavoro del governo italiano. Tali procedure di frontiera, ai sensi del nuovo Patto, devono concludersi entro il termine massimo complessivo di dodici settimane. Di qui la necessità per l’ordinamento nazionale di fissare regole certe:
a) i termini della fase amministrativa e quelli della fase processuale in modo coerente con tale limite massimo;
b) apprestare i necessari rafforzamenti per gli uffici amministrativi e giudiziari che saranno impegnati nella suddetta attività.
Migranti, perché si tratta di una “rivoluzione copernicana”
Le nuove norme del Patto prevedono che per la durata della procedura, il richiedente sia tenuto, di regola, a soggiornare alla frontiera esterna o in prossimità della stessa, in una zona di transito; oppure in altri luoghi designati dallo Stato membro, senza che ciò comporti autorizzazione all’ingresso nel territorio nazionale: fatta salva la ricorrenza delle condizioni per il trattenimento. Ciò comporta la necessità di individuare i luoghi nei quali il richiedente deve permanere durante tale procedura. Infine, è necessario introdurre nell’ordinamento interno le disposizioni che consentono l’adozione di decisioni di rigetto di maggiore rigore: (quelle per le quali non opera l’effetto sospensivo automatico della presentazione del ricorso giurisdizionale): con specifico riguardo alle ipotesi di inammissibilità, manifesta infondatezza e ritiro implicito della domanda. Infine, particolarmente incisiva è la previsione del fermo del soggetto alla frontiera che consente di tenere a disposizione lo straniero per un massimo di 72 ore nelle more degli accertamenti sull’identità e la pericolosità dello stesso.
Piantedosi: Procedure accelerate alla frontiera. Termine massimo 12 settimane
“Abbiamo voluto fare questo intervento normativo con un decreto legge per accompagnare l’immediata entrata in vigore di queste norme – ha spiegato Piantedosi nellav conferenza stampa seguita al Cdm-. Anche forti del fatto che riteniamo, come Paese e come governo italiano, di essere stati noi gli attori principali del processo riformatore del sistema di asilo a livello europeo”. Dal 2023 ad oggi il governo è riuscito a far inserire tutti i temi decisivi di un lavoro che è diventato l’architrave del Patto Ue.
Ha aggiunto: “Per conciliare la possibilità di fare accesso al sistema di asilo a chiunque ne faccia richiesta; ma nello stesso tempo avere un maggior rigore su quelli che sono i tempi ed i controlli, è stato previsto che si possano fare alla frontiera le cosiddette procedure accelerate. E per prima cosa è stato previsto che il termine massimo complessivo di espletamento tra fase amministrativa e fase giudiziaria sia di 12 settimane. Una sfida molto impegnativa“.
“Il diritto all’asilo si era trasformato in uno strumento surrettizio per permanere sul territorio nazionale”
Del resto, spiega Piantedosi, “negli anni si è sedimentato non solo in Italia, ma in tutta Europa e forse anche nel mondo, un utilizzo un po’ strumentale delle regole che sono a presidio dell’accesso, delle richieste di protezione internazionale e dello status di rifugiato: praticamente in tutta Europa abbiamo una situazione per cui: si fa domanda, si accede sul territorio nazionale e si fa domanda di riconoscimento dello status di rifugiato. E questo comporta dei tempi innanzitutto amministrativi; a cui seguono dei tempi di esperimento della fase giurisdizionale, che si attestano tra i tre e i quattro anni . E questo fa sì che praticamente lo strumento nobilissimo del ricorso al diritto di asilo si è trasformato, di fatto e in maniera abbastanza estesa, in uno strumento di utilizzo surrettizio per fare accesso e permanere sul territorio nazionale”. Una situazione non più accettabile.
Un passo molto significativo è che “sono stati definiti quali sono i soggetti nei confronti dei quali poter applicare le procedure obbligatorie di frontiera: cioè soggetti pericolosi per la sicurezza nazionale; o che provengono da Paesi che presentano un tasso di accoglimento delle domande inferiore al 20%; o che abbiano presentato informazioni o documenti falsi. In tal caso c’è la possibilità che vengano inviati in luoghi sul territorio nazionale di provvisoria accoglienza e dimora: come prima misura di temperata limitazione della libertà di circolazione. Qui l’interessato deve farsi trovare le prime 12 settimane di espletamento delle procedure. E in caso di violazione poi scatteranno evidentemente delle considerazioni che le regole europee impongono”.