Ciro Immobile, la Cassazione conferma la condanna per evasione fiscale: il testo della sentenza

6 Set 2022 13:11 - di Carlo Marini
Ciro Immobile

La Quinta sezione civile della Cassazione ha condannato per evasione dell’Irpef il capitano della Lazio Ciro Immobile. La notizia, anticipata da ‘Repubblica’, riguarda le indagini della Guardia di Finanza del 2012 sulle parcelle per il trasferimento del calciatore dalla Juventus al Genoa.

La Suprema Corte, con la sentenza depositata a luglio, ha respinto il ricorso di Immobile contro la sentenza emessa nel 2019 dalla Commissione tributaria della Campania per la “sussistenza di reddito da lavoro dipendente sottratto a tassazione” che ne ha determinato “la maggiore Irpef dovuta (oltre ad addizionali, contributo di solidarietà e sanzione) per l’anno 2012”. Nel trasferimento dalla Juventus al Genoa, l’attaccante azzurro era assistito da Alessandro Moggi, figlio dell’ex ds della Juve, Luciano.

Ciro Immobile, l’accertamento per evasione dell’Irpef e il ruolo di Moggi junior

In particolare, si legge nella sentenza, “dagli atti relativi all’operazione, acquisiti nel corso delle indagini, era emerso che Moggi era intervenuto nell’operazione in veste di procuratore della società sportiva acquirente, in forza di mandato sottoscritto pochi giorni prima e con durata temporale di dodici giorni, finalizzato alla sola gestione del trasferimento in questione. Per tale ragione, perfezionatosi l’acquisto, Moggi aveva emesso fattura nei confronti della società acquirente con la causale ‘corrispettivo per consulenza, assistenza e prestazione di servizi inerente il trasferimento del calciatore Ciro Immobile dalla Juventus’, che la società aveva poi registrato in contabilità, deducendo fiscalmente il relativo importo come costo”.

Il testo integrale della sentenza della Cassazione

Il calciatore si difese sostenendo di essere sotto contratto con un diverso agente e negando di avere avuto rapporti di mandato con Moggi. Tutte circostanze negate dai giudici dell’appello che neppure ritennero conferente l’esito del procedimento penale a carico di un altro calciatore, conclusosi con l’archiviazione. E la Suprema corte ha confermato che la sentenza contro la quale il ricorrente muove le sue eccezioni è invece ben motivata, essendo comunque sussistente la “doppia conforme”, poiché nei due gradi di merito la dedotta questione di fatto è stata decisa in base alle stesse ragioni, venendo così a rigettare il ricorso del calciatore, anche nella considerazione che, del procedimento penale archiviato, non è volta alcuna argomentazione utile a dimostrazione “dell’esistenza di dati pertinenti al presente giudizio”.

 

 

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *