Mascherine, Speranza in soccorso di Arcuri: «Richieste supercontrollate. Il Cts ne bocciò il 40%»
Una missione difficile quella di difendere l’operato dell’ex commissario Domenico Arcuri. Finito sotto inchiesta per lo scandalo delle mascherine provenienti dalla Cina. Con l’accusa di corruzione, peculato e abuso d’uffuicio. Ma il ministro della Sanità Roberto SperanzaS ci prova. Deve farlo. Sostenendo in Aula che il commissario ha agito secondo norme speciali. Che gli consentivano di acquisire dispositivi in deroga.
Speranza difende Arcuri: massimo controllo delle mascherine
Sull’approvvigionamento delle mascherine, dice Speranza durante il question time alla Camera, “la normativa di riferimento consente alla Protezione Civile e al commissario straordinario di acquisire dispositivi medicali in deroga alla vigente disciplina in materia di appalti pubblici”. Il ministro della Sanità insiste nel sottolineare il quadro normativo speciale nel quale si muoveva Arcuri. “Nella fase più difficile della pandemia”.
Il Cts bocciò il 40% delle richieste
Una difesa d’ufficio quella di Speranza. Di fronte all’inchiesta che vede coinvolto l’ex commissario. Per la fornitura di mascherine provenienti dalla Cina, risultate irregolari. “Ricordo che nell’ambito del Cts il coordinatore aveva individuato due gruppi di lavoro. Che mediante una valutazione di carattere documentale esaminavano le relazioni tecniche. Che accompagnavano i dispositivi in questione. Ai fini dell’autorizzazione in deroga. Mi risulta che circa il 40% delle richieste venivano respinte”. Così il ministro, che ha ricordato anche le differenze fra le due tipologie di dispositivi. Con annesso scaricabarile.
Il ministro tenta la missione impossibile
“C’è una differenza molto importante come autorizzazioni tra le mascherine facciali Ffp2 e Ffp3, e le mascherine chirurgiche. Che sono dispositivi medici. Le mascherine facciali Ffp2 e Ffp3 sono sotto la vigilanza del ministero dello Sviluppo economico. E del ministero del Lavoro. “Le mascherine chirurgiche – continua Speranza – non sono soggette ad autorizzazione ministeriale. Fermo restando l’obbligo del fabbricante di garantirne la conformità tecnica ai requisiti essenziali. Con apposizione del marchio Ce sul prodotto immesso in commercio. E l’iscrizione alla banca dati del ministero della Salute“.