Il “diritto alla sicurezza dei cittadini” in Costituzione: ecco che cosa dice la proposta di Fratelli d’Italia

23 Mag 2021 19:38 - di Lucio Meo

Inserire nella Costituzione la tutela del “diritto alla sicurezza” per i cittadini. E’ il principio contenuto in una pdl costituzionale (presentata in commissione Affari Costituzionali a metà aprile, firmata da Giorgia Meloni, dal capogruppo e dal vice capogruppo di Fdi alla Camera, Francesco Lollobrigida e Tommaso Foti) che prevede l’integrazione “la Repubblica tutela la sicurezza dei cittadini“, al primo comma dell’articolo 101.

La proposta sul diritto alla sicurezza di Meloni, Lollobrigida e Foti

La modifica, secondo quanto sostengono Meloni, Lollobrigida e Foti nella premessa della pdl, viene ritenuta “indispensabile ai fini della completezza della tutela offerta dal nostro ordinamento e del riconoscimento di un diritto fondamentale dei cittadini” che è appunto il “diritto alla sicurezza, all’ordine pubblico e all’incolumità” non sufficientemente inquadrato, a parere dei tre deputati di Fdi, nella Carta costituzionale. Il principio generale della “sicurezza dei diritti” non tiene in considerazione “distinzioni più specifiche quali, ad esempio, sicurezza interna ed esterna, sicurezza individuale e generale, sicurezza ideale e materiale, sicurezza sul lavoro”.

“A seguito di innumerevoli ricostruzioni dottrinarie volte a distinguerne i rispettivi confini, il concetto di sicurezza pubblica è attualmente associato a quello di ‘ordine pubblico’ oppure i due concetti sono usati come sinonimi”. Ma la “sicurezza pubblica identifica anche lo stato psicologico dei membri della collettività, i quali si devono sentire protetti nella loro integrità personale e patrimoniale”. Ne consegue, osservano Meloni, Lollobrigida e Fori, che sicurezza e ordine pubblico sono, “in realtà, due facce della stessa medaglia”.

Il vuoto da coprire nella Carta grazie alle riforme vere

Nella Costituzione, argomenta ancora Fdi, “non è presente una definizione normativa di sicurezza (tantomeno pubblica), né di ordine pubblico”, anche se il “concetto di sicurezza pubblica è ricorrente nel testo costituzionale sia nella parte prima, relativa ai diritti e doveri dei cittadini, sia nella parte seconda, relativa all’ordinamento della Repubblica. Ulteriori disposizioni si riferiscono, inoltre, a concetti analoghi, quali l’incolumità pubblica o l’ordine pubblico, non a caso a volte richiamati congiuntamente”.

“Più in particolare, negli articoli 14, 16, 17 e 41 della Costituzione, la sicurezza (e l’incolumità pubblica) è individuata esplicitamente quale limite che la legge può porre all’esercizio di specifiche libertà (di domicilio, di circolazione, di riunione e di iniziativa economica)” o come nell’articolo 117 la Costituzione attribuisca “allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di ‘sicurezza dello Stato’ e in quella dell”ordine pubblico e sicurezza’.

Lo stesso concetto regolatorio è contenuto nell’articolo 120 che prevede che il Governo possa sostituirsi agli organi istituzionali territoriali in caso di “pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica” e infine l’articolo 126, che affida al Capo dello Stato il potere di sciogliere i consigli regionali per “ragioni di sicurezza nazionale”.

“Crescente allarme sociale richiede maggiore  protezione”

Dall’attacco alle Torri gemelle del 2001, agli attentati terroristici di matrice islamica messi a segno in diversi Paesi europei e di fronte all'”aumento di reati commessi da stranieri, anche per effetto dei consistenti flussi migratori, si è determinata una situazione di allarme sociale e si è diffusa una condizione di insicurezza nell’opinione pubblica, che richiedono una maggiore e più efficace protezione da parte delle competenti autorità e dello Stato”, sostengono la presidente, capogruppo e vice capogruppo di Fdi alla Camera.

“La sicurezza deve quindi essere configurata come un diritto fondamentale che, al pari degli altri diritti, non è assoluto ma va contemperato in relazione a specifici interessi pubblici ai fini di un’ordinata e armonica coesistenza civile”.

Fdi rileva infine “come la libertà di manifestazione del pensiero, che è tra le libertà maggiormente caratterizzanti la forma repubblicana e democratica del nostro Stato, vada esercitata in modo da non turbare manifestamente la tranquillità pubblica. Ne deriva che anche tale libertà deve essere esercitata nel rispetto della sicurezza”.

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