Giustizia, il nodo della “notifica all’imputato”: parola alle Sezioni Unite della Cassazione
Riceviamo e pubblichiamo
Mentre si discute sugli effetti della legge “spazzacorrotti” e sull’insopprimibile necessità di cancellarla, è intervenuta la Corte Costituzionale. La quale – sollecitata a rispondere sulla questione dell’irretroattività della sua applicazione – ha pronunciato lo scorso 12 febbraio una prima sentenza di illegittimità. «Le modifiche peggiorative della disciplina sulle misure alternative alla detenzione (…) applicate retroattivamente» contrastano l’art. 25 della Costituzione.
La Cassazione sulle “notifiche all’imputato detenuto”
Non è escluso che la Consulta intervenga nuovamente sulla legge n. 3/2019, denominata appunto legge “spazzacorrotti”. Facendo così comprendere che l’enfasi con la quale è stata annunciata, voluta e votata (in particolare dal Movimento Cinque Stelle), fosse accompagnata dall’ignoranza di molteplici principi giuridici. Molti dei quali di rango costituzionale. Frattanto, mentre si discute sulla riforma del processo penale. E mentre si sentono strafalcioni da parte degli esponenti della maggioranza, la Suprema Corte di Cassazione deve esprimersi, nella sua più autorevole composizione (le Sezioni Unite), sul tema delle “notifiche all’imputato detenuto”. L’udienza è fissata per il prossimo 27 Febbraio. Quando la decisione della Cassazione potrebbe condizionare l’esito di un gran numero di processi… in barba alla «prescrizione». Ovvero, alla sua interruzione.
Come e dove va notificato l’atto che introduce il processo penale
La questione giuridica è alquanto delicata e presuppone una particolare sensibilità da parte degli operatori del diritto. Potrebbe risultare scarsamente interessante ai più, ma, ove fosse accolta la tesi di quel difensore che ha sollecitato la composizione del contrasto giurisprudenziale, impatterebbe negativamente su un numero imprecisato di processi pendenti. Il tema, dunque, riguarda la modalità attraverso la quale (ovvero il luogo dove) vada notificato l’atto che introduce il processo penale. Quando l’imputato risulti detenuto (art. 156 cpp), anche per altra causa. Ed abbia dichiarato od eletto domicilio presso il proprio difensore. Il contrasto si rinviene proprio nelle decisioni della stessa Cassazione, la quale in un caso ha ritenuto la nullità della notifica in luogo diverso da quello di detenzione. Nell’altro, più recente, ha ritenuto, invece, la validità della notifica al difensore presso il domicilio dichiarato od eletto.
La nullità della notifica travolgerebbe l’intero processo…
Se dovesse prevalere la prima tesi, la nullità della notifica travolgerebbe l’intero processo. Vanificando tutte le attività sino ad allora svolte. Non si contano le questioni sollevate proprio sul tema della notifica degli atti (in questo caso penali) e ancora oggi la loro validità condiziona l’esito dei processi. Gli avvocati penalisti attendono trepidanti, assieme ai loro assistiti, questa delicata pronuncia. La quale potrebbe avere un impatto negativo, oltre sulla collettività (per i costi inutilmente affrontati) anche sulle bistrattate parti offese. Parti processuali spesso ignorate dal legislatore, spinto a reagire con decisione, per sanzionare la condotta antigiuridica del reo. Ma distratto rispetto agli obblighi riparatori a favore delle vittime. Se lo spirito di riforma del processo penale è lo stesso che ha animato la promulgazione della legge “spazzacorrotti”, con l’istituto dell’interruzione della prescrizione, sarebbe meglio lasciare le cose come stanno. In attesa di un legislatore più illuminato…