Femminicidi, “i figli minori delle vittime vanno tutelati”. La proposta di FdI

2 Mag 2019 15:19 - di Aldo Garcon
Una proposta di legge per tutelare i figli minori delle vittime di reati di violenza domestica e di genere commessi in ambito familiare o in relazioni di convivenza. L’iniziativa di Fratelli d’Italia vuole dare una risposta concreta ai femminicidi e colmare una lacuna dell’ordinamento “anche in presenza della legge numero 4 dell’11 gennaio 2018”. «Se la legge venisse approvata – ha spiegato deputato di Fratelli d’Italia, Carmela Ella Bucalo, prima firmataria dell’iniziativa legislativa – riusciremo a garantire una tutela effettiva anche ai figli nati da una qualsivoglia unione: coniugale o equiparata, quando questa non sfocia nell’omicidio di un genitore da parte dell’altro, ma in comportamenti comunque tali da compromettere un sano equilibrio psicologico dei figli delle vittime, assicurando così continuità con la famiglia d’origine, accoglienza in strutture protette, assistenza psicologica e sanitaria». La necessità di una nuova normativa, spiega la Bucalo, emerge «dopo i tagli che sono stati disposti al fondo per gli orfani di femminicidio introdotto con la legge 11 gennaio 2018, numero 4 e la recente sentenza della Corte di Appello di Messina che ha annullato il risarcimento riconosciuto ai tre figli minorenni di Marianna Manduca». La donna è stata uccisa dal marito nel 2007. «In Italia, purtroppo – dice ancora la parlamentare di Fratelli d’Italia – sono oltre quattrocentomila i bambini e i ragazzi che hanno assistito a episodi di violenza dentro casa. La violenza contro le donne è un fenomeno drammaticamente diffuso: una donna su tre, tra i 16 e i 70 anni, nel corso della propria vita ha subìto violenza fisica o sessuale. Non ricordiamolo solo il 25 novembre in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne».

Femminicidio, la proposta di legge di FdI

La proposta è strutturata in sei articoli e all’articolo 4 stabilisce che hanno diritto di accesso al Fondo «i figli minorenni di genitori vittime di reati di violenza domestica o di genere, diversi dall’omicidio, commessi da un genitore in danno dell’altro (anche separato o divorziato), dal partner di un’unione civile (pure se l’unione civile è cassata) ovvero dalla presenza che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile di convivenza, con particolare riferimento agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dall’articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576 e 577». La domanda di accesso al fondo va presentata alla Presidenza del Consiglio a pena di decadenza ed entro un anno dall’accadimento dei fatti.

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