Si è svolta oggi, 21 febbraio, in Corte Costituzionale l’udienza pubblica sulla legge Tremaglia del 2001 e le disposizioni del voto degli italiani all’estero. A sollevare la questione di legittimità è stato il tribunale di Venezia sulla base di un ricorso presentato dal consigliere regionale Antonio Guadagnini, presidente del gruppo Siamo Veneto, e da un veneziano residente in Slovacchia, Pier Michele Cellini. Al centro del ricorso i dubbi sulla capacità della legge di garantire davvero che il voto per corrispondenza, disciplinato dalla legge, sia personale e segreto. Relativa alla partecipazione al referendum costituzionale del dicembre 2016, l’eccezione, naturalmente, aveva una rilevanza sull’impianto del sistema di voto anche per le prossime elezioni politiche. Se infatti la Corte Costituzionale avesse accolto la questione, i cittadini all’estero non avrebbero potuto esercitare il proprio diritto al voto.
Legge Tremaglia: la decisione della Consulta
La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale. Secondo la Corte, «nel contesto di una procedura referendaria è inammissibile chiedere in via preventiva al Tribunale di sollevare la questione di costituzionalità di leggi elettorali. In questo caso, infatti, non esiste una ”zona franca” che giustifichi un tale accesso preventivo e diretto. Difatti – rilevano dalla Corte costituzionale – la legge sul referendum, e il successivo regolamento di attuazione, prevedono espressamente che contro le operazioni di voto si possa proporre reclamo davanti all’Ufficio centrale per la circoscrizione estero e che, successivamente, possa intervenire anche l’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, organo legittimato a sollevare l’incidente di costituzionalità. Questo errore di percorso ha impedito alla Corte di entrare nel merito».
Grande uomo Mirko, io qui in Brasile ho gia`votato pensando a quanto ha fatto per gli italiani nel mondo!