Diffamazione, niente carcere per i giornalisti: arriva l’ok della Camera

24 Giu 2015 15:35 - di Redazione

Diffamazione, niente carcere per i giornalisti e stop alle responsabilità della direzione sugli articoli non firmati. Via libera della Camera alla legge che, dopo Montecitorio tornerà al Senato in quarta lettura. La norma, riveduta e corretta, è passata con 295 sì, 3 contrari e 116 astenuti. Tra i nodi salienti del testo, oltre al provvedimento che elimina il carcere per i giornalisti, sanzionati in caso di  reato riconosciuto, con pene pecuniarie, anche l’obbligo di rettifica senza commento a favore dell’offeso. E ancora: tra rivisitazioni ed errata corrige, nella proposta di legge approvata alla Camera e in dirittura d’arrivo a Palazzo Madama è stata soppressa, tra l’altro, la norma secondo la quale è il direttore a rispondere degli articoli non firmati e quella sul cosiddetto diritto all’oblio, la possibilità cioè di eliminare dai siti e dai motori di ricerca i contenuti diffamatori. Ecco allora, riassunti schematicamente, i punti principali della stesura che ha modificato in parte il testo trasmesso dal Senato.

Legge sulla diffamazione: ecco i punti salienti

1) No al carcere per chi diffama a mezzo stampa, ma esclusivamente una multa che va dai 5.000 ai 10.000 euro. Se il fatto attribuito è però consapevolmente falso, l’ammenda da applicare oscilla dai 10.000 ai 50.000 euro. Alla condanna è associata la pena della pubblicazione della sentenza. In caso di recidiva è prevista anche l’interdizione da uno a sei mesi dalla professione. La rettifica tempestiva potrà invece essere valutata dal giudice come causa di non punibilità.

2) Rettifica o smentite, purché non palesemente false o suscettibili di incriminazione penale, devono essere pubblicate senza commento e risposta citando  espressamente il titolo, la data e l’autore dell’articolo ritenuto diffamatorio. Il direttore sarà tenuto ad informare della richiesta l’autore del servizio. Tempi e modalità della pubblicazione in rettifica variano a seconda dei diversi media. Se dovesse essere riscontrato il dolo d’inerzia, l’interessato ha facoltà di chiedere al giudice un ordine di pubblicazione (per il cui mancato rispetto scatta una sanzione amministrativa da 8.000 a 16.000 euro).

3) Testate online. Nella legge sulla stampa rientrano ora anche le testate giornalistiche online e radiotelevisive.

4) Risarcimento danno. Nella diffamazione a mezzo stampa il danno sarà quantificato sulla base della diffusione e della rilevanza della testata, della gravità dell’offesa e dell’effetto riparatorio della rettifica. L’azione civile dovrà essere esercitata entro due anni dalla pubblicazione.

5) La responsabilità del direttore. Fuori dei casi di concorso con l’autore del servizio, il direttore o il suo vice possono rispondere a titolo di colpa se viene riscontrato un nesso di causalità tra omesso controllo e diffamazione; la pena è in ogni caso ridotta di un terzo. Il testo della proposta di legge prevede comunque l’esclusione per il direttore al quale sia addebitabile l’omessa vigilanza l’interdizione dalla professione di giornalista. Le funzioni di vigilanza possono essere delegate, ma in forma scritta, a un giornalista professionista idoneo a svolgere tali funzioni.

 6) Querele pretestuoseIn caso di querela temeraria, il querelante può essere condannato anche al pagamento di una somma che può variare dai mille ai diecimila euro in favore della cassa delle ammende. Chi invece attiva in malafede o colpa grave un giudizio civile a fini risarcitori rischierà, oltre al rimborso delle spese e al risarcimento, di dover pagare a favore del convenuto un’ulteriore somma determinata in via equitativa dal giudice, che dovrà tenere conto dell’entità della domanda risarcitoria.

7) Clausola “salvacronisti”A meno che non si tratti di diffamazione dolosa, quanto pagato dal direttore o dall’autore della pubblicazione a titolo di risarcimento del danneggiato avrà natura di credito privilegiato nell’azione di rivalsa nei confronti del proprietario o editore della testata.

8) Segreto professionale. Il diritto al segreto professionale non riguarderà più soltanto il giornalista professionista, estendolo la norma apporovata da Montecitorio ora anche al pubblicista che potrà opporre al giudice il segreto sulle proprie fonti.

9) Ingiuria/diffamazione. Anche per l’ingiuria e la diffamazione tra privati viene eliminato il carcere, ma aumenta la multa (fino a 5.000 euro per l’ingiuria e a 10.000 per la diffamazione) che si applica anche alle offese arrecate in via telematica. La pena pecuniaria risulterà aggravata a fronte dell’attribuzione di un fatto determinato. Risulta abrogata, infine, l’ipotesi aggravata dell’offesa a un corpo politico, amministrativo o giudiziario.

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