Tirata d'orecchie
La ripicca social costa cara a Burioni: pubblica nomi e cognomi dei colleghi che lo attaccano e il Garante lo bastona
Chi di spunta blu ferisce, di Garante per la privacy perisce… Il virologo più social d’Italia, Roberto Burioni – da sempre avvezzo a somministrare pillole di scienza e lezioni da remoto di galateo digitale a colpi di tweet e bacheche intarsiate – questa volta incassa una solenne bocciatura. Non in laboratorio, ma in un altro dei suoi habitat naturali: sui social. Ma il fustigatore, in questo caso, non è un follower qualunque che si impunta o si accanisce su un suo post, un suo allarme, un suo richiamo all’ordine: il monito, stavolta, arriva dagli uffici dell’Autorità di Piazza Venezia.
Roberto Burioni richiamato all’ordine dall’ammonimento del Garante della Privacy
Infatti, il virologo star della tv, cocco di Fabio Fazio e padre nobile della dottrina immunizzante contro la pandemia da Covid, è stato ammonito per aver pubblicato sui propri profili le carte d’identità e i dati personali dei colleghi che hanno osato presentare un esposto disciplinare contro di lui all’Ordine dei Medici. Così, con buona pace delle sue tesi difensive sulla “trasparenza”, l’Authority ha pensato bene di chiarirgli un concetto semplice, quanto esaustivo: la vendetta via social non è informazione scientifica. E la gogna mediatica non può somministrarsi come un vaccino. Ma procediamo con ordine.
Il rimprovero formale: «Resi noti sui suoi social dati personali dei firmatari dell’esposto contro di lui»
A quanto apprende l’Adnkronos il Garante della Privacy ha disposto la misura dell’ammonimento nei confronti del virologo Roberto Burioni per l’inosservanza dei principi di liceità, correttezza, finalità e minimizzazione dei dati del Codice Privacy che disciplinano il trattamento dei dati per finalità giornalistiche.
Il che, fuori dal legalese starebbe a rappresentare la vicenda che coinvolge il virologo. Una vicenda che parte dal momento in cui su alcuni profili social del professor Burioni vengono pubblicati dati personali quali generalità ed estratti della carta di identità relativi ad alcuni dei firmatari dell’esposto disciplinare presentato, nei suoi confronti, all’ordine provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Pesaro-Urbino.
La difesa di Burioni e il Garante: il diritto di critica e di difesa
Nelle proprie memorie difensive, Burioni ha sostenuto di aver agito per tutelare la propria credibilità scientifica, contestando un esposto che riteneva lesivo della propria professionalità. Il professore ha richiamato il diritto di difesa e la libertà di manifestazione del pensiero, sostenendo di poter replicare pubblicamente anche attraverso i propri canali social. Una ricostruzione che non ha convinto il Garante.
L’Autorità ha infatti riconosciuto che il diritto di critica e la libertà di espressione sono tutelati anche quando vengono esercitati sui social network, ma ha precisato che devono comunque rispettare i diritti fondamentali delle persone coinvolte. Nel caso specifico, la pubblicazione dei nomi e di parti dei documenti identificativi dei firmatari è stata giudicata sproporzionata. Per contestare il contenuto dell’esposto, ha osservato il Garante, sarebbe stato più pertinente concentrarsi sulle argomentazioni dei promotori nel loro complesso, senza esporre pubblicamente i singoli firmatari.
La tirata d’orecchie del Garante a Burioni
Così, dopo aver spiegato per anni al Paese che «la scienza non è democratica». E che sui social non c’è spazio per il dibattito d’opinione. Oggi Burioni scopre che neppure il rispetto del Codice della Privacy è un’opzione facoltativa. E il vizietto di mettere alla berlina dati sensibili dell’avversario online, gli è costato un richiamo formale che neppure la frettolosa cancellazione dei post è riuscito a emendare. Perché se la memoria dei social è breve, quella del Garante dura a lungo…
Burioni non se la cava con la semplice cancellazione del secondo momento
Allora, va certamente detto che, in un secondo momento dalla prima pubblicazione, i dati personali dei firmatari originariamente riportati nei post editati sulle piattaforme social, sono stati rimossi. Ma anche che, con provvedimento 755 del 7 ottobre 2026, l’Autorità Garante della Privacy ha ribadito il principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico quale parametro del trattamento dei dati effettuati nell’esercizio dell’attività giornalistica. E, più in generale, della libertà di espressione. Arriviamo così al provvedimento che tira le orecchie (metaforicamente s’intende) al professore.
Il provvedimento
«In particolare – si legge nel provvedimento – la rivelazione dell’identità di alcuni dei firmatari dell’esposto non appare giustificarsi nei termini di essenzialità dell’informazione, necessarietà e proporzionalità rispetto alla possibile finalità di sollecitare un dibattito critico sull’esposto di cui è stato destinatario, risultando piuttosto un’indicazione esemplificativa dei firmatari a cui rivolgeva personalmente le proprie critiche, stante il numero rilevante degli stessi».
Ma il prof obietta e si difende. Secondo la difesa di Burioni, infatti, «non vi sarebbe ragione di omettere i nomi di soggetti i quali, criticando l’operato con denunce ed esposti disciplinari, intenderebbero minare la credibilità sul piano scientifico. E, pertanto, lo costringerebbero a difendersi pubblicamente e con ogni mezzo, anche dei suoi stessi canali di divulgazione scientifica».
La difesa di Burioni, la replica del Garante della Privacy
A fronte delle argomentazioni di Burioni, allora, l’Autorità Garante della Privacy ha ribadito che «il provvedimento va ricondotto a quelli effettuati nell’esercizio della libertà di espressione. E che pertanto ad esso trovano certa applicazione gli artt. 136-139 del Codice relativi al trattamento di dati nell’ambito dell’attività giornalistica e delle altre forme di manifestazione del pensiero. Ta le quali rientra anche il diritto di critica».
Il punto nevralgico del “diritto di critica”
Il Garante ha poi sottolineato che la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati nell’ambito della libertà di manifestazione del pensiero. Confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati. Purché avvengano nel rispetto dei diritti. Delle libertà fondamentali. E della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati.
«Da ciò si discosta l’aver pubblicato i nomi e parte dei documenti identificativi di alcuni firmatari dell’esposto disciplinare inviato all’ordine di appartenenza. In quanto si è trattato di reazione sproporzionata sul piano della richiamata causa di giustificazione ex art. 21 della Costituzione in tema di diritto di critica. E, più in generale, di manifestazione del pensiero», si sottolinea in replica alle argomentazioni difensive del virologo.