Reddito di cittadinanza, Inps: niente sussidio ai giovani che hanno lasciato la scuola prima dei 16 anni

13 Lug 2023 10:00 - di Redazione

Reddito di cittadinanza, arriva la circolare dell’Inps che chiarisce le novità contenute nella legge di Bilancio. I giovani che non hanno completato l’istruzione obbligatoria non hanno diritto al sussidio. I ragazzi tra i 18 e i 29 anni che appartengono a famiglie con il Reddito di cittadinanza che hanno lasciato la scuola prima dei 16 anni, non avranno diritto alla quota del reddito di cittadinanza. Lo si legge nella circolare dell’Inps. Che presto diffonderà un nuova circolare sulle nuove regole del decreto di maggio, trasformato in legge a luglio.

Rdc, nuova circolare dell’Inps sulle novità

Tra le altre novità, come annunciato dal governo, anche la decadenza al reddito se si rifiuta la prima offerta congrua di lavoro. “A decorrere dall’1 gennaio 2023 – si legge nel testo dell’Inps – l’erogazione della prestazione agli appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinove anni che non abbiano adempiuto all’obbligo di istruzione (di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), a meno che gli stessi non siano già formalmente coinvolti e impegnati in percorsi di politica attiva, di qualificazione o di riqualificazione, è subordinata anche all’iscrizione e frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello. O comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione”.

Niente sussidio a chi non ha completato l’istruzione obbligatoria

“In fase di presentazione della domanda – aggiunge la circolare – dovranno essere indicati i soggetti del nucleo che, non avendo adempiuto all’obbligo di istruzione, non siano ancora iscritti o non frequentino un percorso di istruzione degli adulti di primo livello”. Se, emerge che uno o più beneficiari non hanno adempiuto all’obbligo, il beneficio non verrà erogato fintanto che l’obbligo non è rispettato».

Niente reddito a chi rifiuta un’offerta congrua

Lumi anche sulla definizione di offerta di lavoro congrua, che in caso di rifiuto farà decadere il diritto al reddito. È congrua «se rispetta i principi di coerenza con le esperienze e le competenze maturate. Distanza dalla residenza e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico. Durata della disoccupazione; retribuzione superiore di almeno il 10% del beneficio massimo fruibile da un solo individuo”, Il luogo di lavoro dell’offerta deve essere entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario. O comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

 

 

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