Giustizia, arriva il primo ddl targato Nordio: via l’abuso d’ufficio e stretta sulle intercettazioni
Comincia a prendere forma il “pacchetto Nordio” sulla giustizia, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione. Sul tavolo del pre-Consiglio dei ministri in corso in queste ore (la riunione tecnica che precede il Cdm che dovrebbe tenersi domani alle 18 a Palazzo Chigi) il ministro Guardasigilli ha infatti fatto arrivare la bozza del disegno di legge in 8 articoli contenente “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento giudiziario“. Tra le novità più rilevanti, l’abolizione dell’abuso d’ufficio e alcune modifiche al traffico di influenze illecite, che viene meglio definito e tipizzato oltreché «limitato a condotte particolarmente gravi».
Nuove norme sul traffico di influenze illecite
Aumentano le pene previste, che variano dagli attuali un anno e 6 mesi a 4 anni e 6 mesi. Ma è prevista anche la non punibilità se l’autore collabora con la giustizia. Si tratta, come si può ben vedere, di interventi di riforma più volte annunciati dal ministro Nordio. Il provvedimento prevede anche una stretta sulla pubblicazione delle intercettazioni se non sono agli atti del processo. Una misura a tutela dei terzi non coinvolti nelle indagini.
Il ddl Nordio amplia la vigilanza del pm sui verbali
Nel ddl si legge, infatti, che «il divieto di pubblicazione cada solo allorquando il contenuto intercettato sia “riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento“». E, ancora, «non può essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti o e dai loro difensori». Il provvediamo firmato da Nordio amplia, inoltre «l’obbligo di vigilanza del pubblico ministero sulle modalità di redazione dei verbali delle operazioni (i cosiddetti brogliacci)» e «il dovere del giudice di “stralciare” le intercettazioni, includendovi, oltre ai già previsti “dati personali sensibili” anche quelli “relativi a soggetti diversi dalle parti” (fatta salva, anche in questo caso, l’ipotesi che essi risultino rilevanti ai fini delle indagini)».