Tatuaggi, il Tar del Lazio dà ragione a un aspirante finanziere: “Se non sono visibili va ammesso”
I tatuaggi non visibili non possono essere causa di esclusione automatica da un concorso di ammissione: lo ha deciso il Tar del Lazio a proposito di un ricorso di un aspirante finanziere, così come riferisce il sito Open.
Il candidato, assistito dagli avvocati Santi Delia e Michele Bonetti, era stato ritenuto non idoneo in sede di accertamenti psico-fisici a causa della presenza di due tatuaggi in zona sovra malleolare, e dunque coperta da uniforme. I giudici hanno ritenuto come contraria al tenore del quadro normativo di riferimento l’interpretazione del bando circa l’automatica esclusione di tutti quei candidati con tatuaggi o alterazioni fisiche permanenti involontarie nella zona sovra malleolare. Per i magistrati del Tar del Lazio, non si possono «escludere soggetti con tatuaggi o altre alterazioni permanenti volontarie dell’espetto fisico, siti in zone del corpo non visibili indossando le uniformi di ordinanza».
I precedenti del Tar sui tatuaggi: Polizia penitenziaria e Polizia di Stato
Esistono altre sentenze in tal senso, come quella dell’aprile scorso. Il solo tatuaggio non può essere considerato elemento per l’esclusione di un candidato dal concorso. È, in sintesi, uno dei motivi per cui il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto, con la sentenza numero 02063/2022, il ricorso di un candidato per l’accesso al Corpo di Polizia Penitenziaria. «Dall’esame della normativa citata – hanno scritto i giudici – si evince che non è sufficiente la mera visibilità di un tatuaggio per giustificare l’esclusione di un candidato dal concorso, indipendentemente dal fatto che il tatuaggio risulti deturpante dell’immagine del militare o possa risultare indicativo di personalità abnorme». Non solo: i magistrati proseguono chiarendo che «sebbene, quindi, la presenza di un tatuaggio su una parte del corpo non coperta dall’uniforme sia rilevante al fine della valutazione di idoneità, si deve escludere l’automatismo tra la visibilità del tatuaggio e l’esclusione dal concorso per l’accesso al Corpo di polizia penitenziaria, essendo necessario che la Commissione di concorso, esercitando la propria discrezionalità tecnica, valuti se il tatuaggio, oltre che visibile, costituisca causa di non idoneità in quanto deturpante o contrario al decoro per le istituzioni ovvero in quanto indicatore di personalità abnorme».
Oppure, per tornare indietro nel tempo, come quella citata dall’avvocato Marella Masi sulla sua pagina Social. «Il Tar del Lazio ha accolto un ricorso di un aspirante agente della Polizia di Stato giudicato illegittimamente inidoneo per la presenza di un tatuaggio – nella specie raffigurante una farfalla – in zona sovramalleolare esterna non coperta dall’uniforme (TAR Lazio, sez. III bis, 1563/2015)».