Omicidio di Pamela, le motivazioni della Cassazione: Oseghale responsabile. Ma spera in uno sconto di pena

23 Giu 2022 18:35 - di Redazione
Oseghale

Con la sua condotta Innocent Oseghale ha mostrato “freddezza e capacità di previsione”. Lo scrivono i giudici della prima sezione penale della Cassazione nelle motivazioni della sentenza pronunciata lo scorso 23 febbraio con cui hanno confermato in maniera definitiva la responsabilità per l’omicidio di Pamela Mastropietro. La 18enne romana si era allonatna dalla comunità di recupero e i suoi resti furono ritrovati chiusi in due trolley a Pollenza vicino a Macerata il 30 gennaio del 2018. I giudici avevano disposto, invece, un processo bis davanti alla Corte di assise di Appello di Perugia relativamente all’aggravante della violenza sessuale. La pena per Oseghale, condannato all’ergastolo in primo e secondo grado, sarà decisa dopo l’appello bis e se dovesse cadere l’aggravante di violenza sessuale per l’imputato potrebbe esserci uno sconto di pena.

“Le considerazioni relative alla fragilità della Mastropietro, che aveva di certo un vissuto costellato di difficoltà correlate all’abuso di stupefacenti risultano del tutto astratte in ragione del contenuto degli esami tossicologici e istologici, prima ricordati, che hanno logicamente escluso che l’assunzione della sostanza possa aver determinato il decesso della donna – spiegano i giudici – In quel momento è solo Oseghale a conoscere il reale determinismo della morte, e il gesto di occultamento di ‘quei lembi’ del tessuto posti in corrispondenza di ‘quelle’ ferite è altamente indicativo (e dunque indiziante) della volontà di ostacolare un accertamento tecnico sul decesso”, sottolineano i giudici.

In merito al rinvio per l’aggravante della violenza sessuale, i supremi giudici spiegano: “Pur in un contesto ricostruttivo reso estremamente difficile dalla scarsità degli elementi cognitivi sul fatto (non apparendo attendibile la versione dell’imputato, tardiva e inverosimile rispetto al luogo di consumazione) va rilevato che” la sentenza d’Appello “non scioglie in modo comprensibile il nodo relativo alla validità o meno, in assoluto, del consenso al rapporto e non fortifica, per converso, l’ipotesi del dissenso al rapporto non protetto attraverso, se del caso, un supplemento istruttorio teso a coinvolgere i soggetti che erano poco prima entrati in contatto con la Mastropietro”.

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