Bibbiano, la sentenza contro Foti: così distorceva i ricordi dei ragazzini e ci guadagnava
Era «una complessa, continuativa e insistita attività illecita legata al delicato tema degli affidi di minorenni, di competenza dell’Unione Comuni Val d’Enza». A scriverlo è stato il gup di Reggio Emilia nelle motivazioni della sentenza con cui ha condannato lo psicoterapeuta Claudio Foti a quattro anni per abuso d’ufficio e lesioni dolose gravi. Condanna arrivata nell’ambito dell’inchiesta “Angeli e demoni”, che ha visto anche il rinvio a giudizio di 17 persone, tra le quali anche il sindaco di Bibbiano Andrea Carletti. In particolari, a Foti è contestato l’utilizzo di un metodo che avrebbe indotto una quindicenne a sviluppare falsi ricordi rispetto a presunti abusi da parte del padre, provocando l’insorgenza di un «disturbo di personalità borderline e un disturbo depressivo con ansia».
Il “sistema Bibbiano” e la «denigrazione» dei genitori
Nella sentenza, della quale oggi Libero riporta stralci, si legge che Foti «perseverando nel ricorso a modalità fortemente suggestive, suggerenti e induttive» avrebbe messo in atto un’opera di «denigrazione delle figure genitoriali». Il quotidiano riporta, per esempio, il passaggio di una seduta citata dal gup nella quale Foti si rivolgeva alla ragazzina dicendo che «come ogni bambina credevi a tuo padre e vivi impatti con l’esperienza pesante, violenta che ti fa perdere fiducia… non credi in tuo padre…ci credevi…non ci credi, tua madre non ti ha assolutamente proposto sesso e violenza… ma comunque ti propone anche lei un modello cioè magari è da rivedere un attimo… io ti faccio attenzione io ti seguo, io ti aiuto, io ti do delle cose… però poi tu devi seguire un certo modello di vita…». Il metodo adottato da Foti, quindi, secondo il gup riuscì a convincere la quindicenne della «malignità del padre».
L’«ingiusto vantaggio patrimoniale» ottenuto da Foti
Secondo il giudice, Foti non puntava a danneggiare volontariamente la ragazza, ma era consapevole dei rischi connessi all’utilizzo del suo metodo. Inoltre, sarebbe stato «certamente e pienamente consapevole dell’illegittimità del servizio di psicoterapia», dei costi delle sedute e «della stranezza del meccanismo ideato per i pagamenti», che, «in spregio alle specifiche regole di condotta contenute nelle normative in materia», gli consentirono di «procurarsi un ingiusto vantaggio patrimoniale». Secondo la difesa, rappresentata dall’avvocato Giuseppe Rossodivita, però, dalla sentenza trasparirebbe una «evidente una pregiudiziale, apodittica e convinta (e per questo poco convincente) adesione alle tesi dell’accusa». L’avvocato ha quindi ricordato che ora della sentenza «si occuperanno i giudici della Corte di Appello di Bologna», aggiungendo che «quel che più preoccupa è proprio il substrato culturale che ha animato il giudizio».