Mafia Capitale, così la Cassazione ha demolito il teorema di Pignatone: nessuna prova dell’associazione mafiosa (video)
L’inchiesta Mondo di Mezzo non era Mafia Capitale perché non c’era né l’utilizzo del metodo mafioso, né l’esistenza del conseguente assoggettamento omertoso. Ed è anche stato escluso che l’associazione possedesse una propria e autonoma ”fama” criminale mafiosa.
Sono queste le motivazioni, depositate oggi, della sentenza della Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione. Che, nel procedimento n. 9604/2019, ha escluso la tesi dell’ex-capo della Procura di Roma, Pignatone. Cioè l’esistenza di una Mafia Capitale.
Un teorema suggestivo, tenacemente perseguito dalla Procura di Roma. Ma, appunto, non supportato da proverbiò , hanno stabilito i giudici della Suprema Corte.
La vicenda riguarda Salvatore Buzzi – cioè l’ex-detenuto diventato imprenditore con le sue cooperative grazie ai suoi solidi rapporti costruiti, negli anni, con la sinistra romana – ed altri 31 imputati, tutti poi riuniti nel processo cosiddetto ”Mafia Capitale”.
Un’invenzione giudiziario-giornalistica che voleva suggestionare l’immaginario collettivo, sponsorizzando l’idea dell’esistenza di una Cupola a capo della quale c’era, secondo il teorema, l’ex-Nar Massimo Carminati.
Una Cupola – ecco il teorema fuorviante bocciato già in primo grado e poi fatto a pezzi dalla Cassazione – che affondava le sue radici nell’amministrazione capitolina di Centrodestra. Ma che, secondo il teorema della Procura, poco o nulla aveva a che fare con le precedenti amministrazioni di sinistra.
Un falso storico. Demolito a più riprese dalla magistratura giudicante. Non è un caso che Luca Odevaine, l’ex-braccio destro di Veltroni nell’amministrazione capitolina, abbia rimediato dai giudici una condanna molto più pesante di quella che gli aveva destinato la Procura ritagliandogli addosso un ruolo inaccettabilmente marginale.
La pesante condanna rimediata da Odevaine assieme a quelle incassate dai pezzi da novanta del Pd romano stanno lì a dimostrare che la vicenda “Mafia Capitale” nasce e affonda le sue radici ai tempi delle amministrazioni di Centrosinistra.
Gli stessi interrogatori dei maggiorenti del Pd restituiscono un quadro ben diverso da quello, molto marginale, costruito dalla Procura.
E contraddicono anche la tesi che a capo dell’associazione ci fosse Carminati. E non, piuttosto, Buzzi. Che, appunto, aveva rapporti stabili e antichi con moltissimi esponenti della sinistra romana.
E, infatti, molti maggiorenti di sinistra hanno dovuto ammettere, nel corso degli interrogatori, di aver ricevuto fiumi di denaro da Buzzi, finanziamenti e sponsorizzazioni. Celebre, fra le tante, l’ammissione imbarazzata di Ignazio Marino. Solo per citarne uno.
La complessa sentenza della Cassazione ha ripercorso le fasi del processo. Ed esaminato i numerosi motivi di ricorso, fissando alcuni principi di diritto. Sia in tema di associazione mafiosa, sia nella materia dei reati contro la pubblica amministrazione.
La Corte ha escluso il carattere mafioso dell’associazione contestata agli imputati. Ed ha, appunto, riaffermato l’esistenza, già ritenuta nel processo di primo grado, di due distinte associazioni per delinquere semplici.
Una dedita prevalentemente a reati di estorsione. L’altra facente capo a Buzzi e Carminati, impegnata in una continua attività di corruzione nei confronti di funzionari e politici gravitanti nell’amministrazione comunale romana. E in enti a questa collegati.
La Corte, senza affatto negare che sul territorio del comune di Roma possano esistere fenomeni criminali mafiosi, ha spiegato che i risultati probatori hanno portato a negare l’esistenza di una associazione per delinquere di stampo mafioso.
Non sono stati infatti evidenziati né l’utilizzo del metodo mafioso, né l’esistenza del conseguente assoggettamento omertoso. Ed è stato escluso che l’associazione possedesse una propria e autonoma ”fama” criminale mafiosa.
Quello che è stato accertato è un fenomeno di collusione generalizzata, diffusa e sistemica. Il cui fulcro era costituito dall’associazione criminosa. Che gestiva gli interessi delle cooperative di Buzzi attraverso meccanismi di spartizione nella gestione degli appalti del Comune di Roma. E degli enti che a questo facevano capo.
Il quadro complessivo riporta un ”sistema” gravemente inquinato, non dalla paura, ma dal mercimonio della pubblica funzione.
Una parte dell’amministrazione comunale si è, di fatto, ”consegnata” agli interessi del gruppo criminale. Che ha trovato un terreno fertile da coltivare.
I fatti ”raccontano” anche di imprenditori che hanno accettato una logica professata da Buzzi e dai suoi sodali.
Una logica basata sugli accordi corruttivi, intercorsi tra funzionari pubblici e imprenditori, convergenti verso reciproci vantaggi economici.
In questo modo si è limitata la libera concorrenza. E ciò è avvenuto attraverso forme di corruzione sistematica. Ma non precedute da alcun metodo intimidativo mafioso.
Alla fine è stata confermata la responsabilità penale di quasi tutti gli imputati per una serie di gravi reati contro la pubblica amministrazione, oltre che per la partecipazione alle associazioni criminali, ribadendo sotto questi profili le precedenti decisioni di merito.
L’annullamento con rinvio alla Corte di appello di Roma per qualche imputato è stato determinato dalla necessità di un nuovo giudizio sulla responsabilità per reati contro la pubblica amministrazione.
Nella maggioranza dei casi, invece, dalla necessità di operare una rideterminazione della pena a seguito dell’esclusione del carattere mafioso delle due associazioni criminose.