Coronavirus, bozza dl: possibile requisizione di alberghi o case per malati in quarantena

13 Mar 2020 15:34 - di Redazione
coronavirus

È possibile la requisizione “temporanea” di alberghi o beni immobili per ospitare persone in quarantena per il coronavirus. Lo prevede una bozza del decreto con le misure economiche, in fase di elaborazione e suscettibile ancora di modifiche.

Coronavirus, la bozza del decreto

Lo anticipa l’agenzia Agenzia AgenPress. La Protezione Civile fino al 31 luglio o fino a fine emergenza potrà disporre “la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere” per assicurare “le forniture” e “implementare il numero di posti-letto specializzati” per la cura del coronavirus.

Gestione emergenza

Per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica e di coordinamento connesse alla gestione dell’emergenza coronavirus, ivi compreso il reclutamento di personale, lo stanziamento dell’Istituto superiore di sanità è incrementato di 4 milioni di euro.

Coronavirus, Cassa integrazione

La cassa integrazione in deroga viene estesa a tutti i lavoratori dipendenti, anche agricoli, non coperti dalla cig ordinaria e non tutelati da Fondi di solidarietà, prevede la bozza.

La misura, ancora in via di definizione, vale per la durata dello stop lavorativo e non più di nove settimane. La relazione tecnica stima che possano essere interessati 2,6 milioni di lavoratori con stipendio medio di 1259 euro ma che possa essere la metà di loro a richiederla.

Laurea in medicina abilita esercizio a professsione

«Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia abilita all’esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità». Lo prevede la bozza di decreto legge per l’emergenza sanitaria legata al coronavirus che l’Adnkronos Salute ha potuto visionare.

«Per gli studenti – precisa il testo – resta ferma la facoltà di concludere gli studi, secondo l’ordinamento didattico previgente, con il conseguimento del solo titolo accademico. In tal caso resta ferma, altresì, la possibilità di conseguire successivamente l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo». La norma vale per gli studenti , alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino già iscritti al predetto Corso di laurea magistrale.

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