Sentenza storica della Cassazione: “È reato non portare l’animale domestico dal veterinario”
Non curare il proprio animale domestico è un reato. Lo ha stabilito la Cassazione con una sentenza per certi versi rivoluzionaria. La vicenda riguarda il proprietario di una cagnolina con evidenti tumori alle mammelle, condannato a pagare perché non l’ha curata nonostante gli evidenti segni sul corpo delle pessime condizioni di salute.
La Cassazione ha quindi sancito una nuova massima di diritto a tutela degli amici a quattro zampe.
Diecimila euro di multa al proprietario di una cagnolina
«Rischia di essere condannato per il reato di maltrattamenti di animali chi non assicura cure veterinarie al suo cane, esponendolo a sicure sofferenze fisiche. E ne risponde a titolo di dolo nel senso che accetta consapevolmente il rischio dell’aggravarsi della patologia». Così Sportello dei diritti commenta la sentenza della Cassazione numero 22579/2019. «È un grande segno di civiltà. La Corte di cassazione ha confermato la multa di 10 mila euro a carico del proprietario di una cagnolina con evidenti tumori alle mammelle».
Il cane appariva ben nutrito, ma non era stato visitato
Il reato contestato al proprietario di una cagnolina, un uomo di 42 anni, originario di Gagliano del Capo (Lecce), è di maltrattamento di animali. La Cassazione ha confermato la multa da diecimila euro ai danni dell’uomo. Il cane era infatti stato trovato «dagli operatori del canile vagante ed in pessime condizioni di salute” così come accertate da un medico del servizio Veterinario AUSL locale, che riscontrava diversi grossi tumori mammari ulcerati, dermatite, calli da decubito e artrosi agli arti posteriori e anteriori». L’imputato si è dichiarato ignaro della malattia, e aveva portato a sua difesa la perizia del veterinario, dove si legge che il cane pariva ben nutrito. Insomma, per capire la malattia sarebbe servito portare l’animale a fare una visita di controllo, cosa che l’uomo ha omesso di fare.
La Cassazione: “Omessa cura è come un maltrattamento”
Per la Cassazione sbaglia, quindi, «l’imputato nel ritenere di non aver cagionato lesioni all’animale, poiché anche l’aggravamento di una malattia preesistente, ai sensi dell’art 582 cp configura una lesione». La Corte ha enunciato quindi il seguente principio di diritto: “Configura la lesione rilevante per il delitto di maltrattamento di animali, art. 544 ter, in relazione all’art. 582, cod. pen., l’omessa cura di una malattia che determina il protrarsi della patologia con un significativo aggravamento fonte di sofferenze e di un’apprezzabile compromissione dell’integrità dell’animale».