Visite fiscali, entra il vigore il decreto: cosa cambia nel pubblico e nel privato

13 Gen 2018 9:10 - di Paolo Sturaro

Visite fiscali, si cambia. Da oggi entra in vigore il decreto che riguarda i dipendenti pubblici. Il provvedimento presenta il regolamento con le “modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità”.

Cosa cambia per i dipendenti pubblici. Saranno 7 le ore di reperibilità per i dipendenti pubblici, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Anche nei giorni non lavorativi e festivi scatta l’obbligo di farsi trovare in casa.

 Nel settore privato. Le vecchie fasce orarie per i controlli rimangono invariate: le visite fiscali avranno luogo dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, per un totale di quattro ore.

Armonizzazione saltata –  La riforma non si è adeguata alle osservazioni del Consiglio di Stato e, nel regolamento pubblicato in Gazzetta ufficiale, ha lasciato invariate le vecchie fasce orarie peri i controlli per l’accertamento delle assenze dal lavoro per malattia. Non scatterà, dunque, la richiesta di equiparare i controlli nel settore pubblico con quelli del settore privato.

Visite sistematiche – Secondo quanto prevede l’articolo 2, le visite fiscali possono essere effettuate “con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale”. E può essere richiesta dal datore di lavoro pubblico, “fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia” attraverso un canale telematico messo a disposizione dall’Inps.

I medici incaricati – L’Istituto di previdenza, si legge nell’articolo 1 del provvedimento, “procede, conseguentemente, mediante appositi canali telematici, all’assegnazione tempestiva della visita ai medici incaricati di effettuare le visite fiscali domiciliari”. La visita può essere disposta anche su iniziativa dell’ Inps, “nei casi e secondo le modalità preventivamente definite dallo stesso Istituto”.

Chi è escluso – Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti con “patologie gravi che richiedono terapie salvavita; causa di servizio riconosciuta” con riferimento alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n. 834 o a patologie della Tabella E dello stesso decreto; “stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%”.

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