Bollo auto, c’è la sentenza salva-contribuenti. Prescritto fino al 2013
Se il bollo auto cade in prescrizione, non si è più tenuti a pagarlo. Questo concetto, è stato ribadito da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari. I termini di prescrizione sono di 3 anni, sia nel caso in cui sia stato notificato entro i termini un avviso di accertamento, sia quando nei 3 anni successivi non sia stato inviato alcun atto interruttivo della prescrizione si legge su guidafisco.it. Da quando si calcolano i 3 anni? Si cominciano a contare dall’anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il versamento.
Quando l’omesso versamento del bollo auto è prescritto
La sentenza n. 3647/04/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari ha confermato quanto già stabilito da precedenti interpretazioni legislative. Nel caso in cui nei successivi 3 anni dalla ricezione di un avviso di accertamento, non vengono notificati ulteriori atti finalizzati alla riscossione, l’omesso versamento del bollo auto è prescritto sebbene il debito risulti iscritto a ruolo e sia presente nell’estratto conto Equitalia.
Sul bollo auto occhio alla data di notifica
Il bollo auto non è prescritto in questi casi
Se però la cartella di pagamento Equitalia o di altro agente della riscossione, è notificata nel corso del 2016, il bollo non è prescritto e il proprietario del veicolo deve pagare l’omessa tassa automobilistica. Se invece la cartella è emessa a partire dal 1° gennaio 2017, il bollo è prescritto. In pratica i tempi di prescrizione del bollo auto sono: decorsi 3 anni successivi all’anno in cui doveva essere effettuato il versamento, per cui se il bollo omesso è quello di marzo 2010, il calcolo dei 3 anni parte dal 1° gennaio 2011 e scade il 31 dicembre 2013.
Come calcolare i tempi di prescrizione del bollo auto
Se il bollo auto scade a dicembre 2015, il versamento può essere effettuato entro il 31 gennaio del 2016. Se la tassa però non viene pagata, il tempo per calcolare la prescrizione inizia dal 1 gennaio 2017 per poi scadere il 31 dicembre 2019. Se nel frattempo Equitalia, o altri Enti preposti alla riscossione, provvedono a far notificare al proprietario del veicolo un avviso bonario o una cartella di pagamento, diciamo nel corso del 2017, ecco che il 31 dicembre 2019 non è più la data di scadenza della prescrizione bollo auto 2014 ma lo sarà il 31 dicembre 2021, in quanto i 3 anni si ricalcolano da capo partendo dalla data di notifica della cartella 2017. Discorso diverso invece, se lo stesso avviso per il mancato pagamento arriva oltre il 31 dicembre 2019. Infatti, dal 1° gennaio 2020 il cittadino non deve più pagare il vecchio bollo in quanto caduto in prescrizione.
nella nostra regione, Molise, il servizio è affidato a una società privata, la quale, dopo l’accertamento emette decreti ingiuntivi e fermi amministrativi e non cartelle esattoriali. Quali differenze nelle conseguenti attività del contribuente, anche in ordine alla cd “rottamazione”? grazie
carmela amura