Arriva la nuova class action: sarà per tutti, non solo per i consumatori
La class action diventerà più incisiva e sarà consentita a tutti, non solo ai consumatori. Lo prevede la nuova normativa sull’azione di classe, approvata all’unanimità dall’Aula della Camera nei giorni in cui si parla sempre più insistentemente di una class action contro il governo sul decreto emanato dopo la sentenza sulle pensioni della Consulta. Il testo, che ora passa al Senato, è considerato come «una rivoluzione in Italia».
Potenziata la class action
Potenzia, infatti, lo strumento dell’azione di classe (attualmente disciplinato nel Codice del consumo) ampliandone lo spettro di applicazione con l’inserimento nel codice di procedura civile. La class action potrà essere intrapresa da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie, anche modeste (oggi lo strumento è riservato sostanzialmente ai consumatori e alle loro associazioni). Ci saranno poi incentivi economici all’utilizzo dell’azione, in particolare sostenendo l’attività di coloro che propongono la class action. Viene poi definita rispetto al passato più puntualmente la procedura da seguire, introducendo meccanismi che consentano di portare a conclusione l’azione, ed innovata la disciplina del compenso per i difensori, in caso di accoglimento della domanda, riconoscendo loro la cosiddetta “quota lite».
Le innovazioni alla class action in tre punti
Ecco alcune tra le innovazioni contenute nei nuovi articoli del codice di procedura civile.
1- Il campo di azione.
L’azione sarà sempre esperibile in relazione a «diritti individuali omogenei» e a «interessi collettivi» da ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, a tutela da ogni obbligazione. Quanto all’oggetto, all’accertamento della responsabilità, alla condanna al risarcimento del danno e alla condanna alle restituzioni, si aggiunge l’inibitoria nei confronti degli autori delle condotte lesive.
2- I destinatari della class action.
Si tratta di imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità. La si propone al tribunale, che deve valutarne l’ammissibilità entro un mese dalla presentazione dell’azione, che può essere riproposta in caso di reiezione con un titolo diverso.
3- Se passa a class action.
SIn caso di condanna il giudice può procedere direttamente alla liquidazione individuale di ogni singolo aderente all’azione, o stabilire un criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione dei singoli assegnando alle parti un termine (massimo 90 giorni) per trovare un accordo sulla liquidazione del danno e le restituzioni.