Vaccini, l’obbligo ora è legge. Punto per punto cosa prevede il decreto

7 Giu 2017 17:51 - di Redazione
vaccini

Basterà autocertificare la vaccinazione per poter iscrivere i bambini a scuola. In questo modo si avrà il tempo di presentare la copia del libretto vaccinale entro il 10 luglio di ogni anno all’istituto scolastico. È quanto prevede il decreto sull’obbligatorietà dei vaccini, che è stato firmato oggi dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed entrerà in vigore da domani.

Lorenzin: «C’è tempo, il 2017 è una fase transitoria»

Inoltre, come ha spiegato lo stesso ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, in caso di vaccini non ancora effettuati, per l’iscrizione a scuola basterà la semplice presentazione della richiesta alla Asl, in attesa che la stessa azienda sanitaria provveda ad eseguire la vaccinazione (o iniziare il ciclo in caso di più dosi) entro la fine dell’anno scolastico. «C’è tempo, abbiamo previsto una fase transitoria, che è tutta quella del 2017», ha spiegato il ministro, rassicurando sul fatto che fino al 10 settembre c’è tempo per gli adempimenti burocratici, come recuperare il foglio delle vaccinazioni nel caso fosse stato perso, mentre dal 10 settembre fino al 10 marzo «ci sarà tutto il tempo per chi non ha fatto vaccinazioni, di cominciare il percorso».

Cosa prevede il decreto

Ammissione a scuola – Le dodici vaccinazioni obbligatorie diventano un requisito per l’ammissione all’asilo nido e alle scuole dell’infanzia (per i bambini da 0 a 6 anni);

Nuovi vaccini obbligatori – Le vaccinazioni obbligatorie e gratuite passano da quattro a dodici. Per i bambini e ragazzi di età compresa tra 0 e 16 anni, in base alle specifiche indicazioni del calendario vaccinale relativo a ciascuna coorte di nascita, sono obbligatorie e gratuite le vaccinazioni anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus Influenzae tipo b, anti-meningococcica B, anti-meningococcica C, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite e anti-varicella.

Le classi di età – Le dodici vaccinazioni devono essere tutte obbligatoriamente somministrate ai nati dal 2017. Ai nati dal 2001 al 2016 devono essere somministrate le vaccinazioni contenute nel Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascun anno di nascita. I nati dal 2005 al 2011 devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’antipertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b. I nati dal 2012 al 2016 devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo b e l’anti-meningococcica C, previste dal Calendario vaccinale incluso nel Piano 2012-2014. I nati dal 2017 devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, l’anti-meningococcica C, l’antimeningococcica B e l’anti-varicella, previste nel nuovo Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019.

Chi è esonerato – Sono esonerate le persone immunizzate per effetto della malattia naturale. Ad esempio i bambini che hanno già contratto la varicella non dovranno vaccinarsi contro la malattia. Non dovranno vaccinarsi, inoltre, le persone che si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

I vaccini possono essere posticipati – Quando le persone si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. Ad esempio, quando è in corso acuta, grave o moderata, con o senza febbre.

In caso di bambini non vaccinabili – I minori non vaccinabili (ovvero quelli per cui la vaccinazione è stata omessa o differita) per ragioni di salute sono inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati naturalmente. I dirigenti scolastici comunicano all’Asl competente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati.

In caso di bambini non vaccinati – Nel caso in cui il genitore/tutore non presenti alla scuola la documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione, l’esonero, l’omissione o il differimento, i bambini da 0 a 6 anni non possono accedere agli asili nido e alle scuole dell’infanzia. Da 6 a 16 anni possono accedere a scuola. In entrambi i casi il dirigente scolastico è tenuto a segnalare la violazione alla Asl entro dieci giorni. 

Segnalazione al tribunale dei minori – L’Asl competente deve segnalare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni l’inadempimento dell’obbligo vaccinale da parte dei genitori. A seguito della segnalazione, sarà il magistrato a valutare se sussistano i presupposti per l’eventuale apertura di un procedimento.

Sanzioni – La violazione dell’obbligo vaccinale comporta l’applicazione di significative sanzioni pecuniarie, da 500 a 7.500 euro, proporzionata alla gravità dell’inadempimento, ad esempio il numero di vaccinazioni omesse. Non si incorre nella sanzione se si fa somministrare il vaccino o la prima dose nel termine indicato dalla Asl nell’atto di contestazione, a condizione che completino il ciclo vaccinale nel rispetto delle tempistiche stabilite. 

 

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *