La legge di Zaia: nelle moschee del Veneto si potrà predicare solo in italiano

7 Apr 2016 6:37 - di Redazione

Niente realizzazione di luoghi di culto nelle aree industriali o artigianali. Vietate le celebrazione di funzioni religiose, ancorché in via estemporanea, in spazi aperti. E soprattutto obbligo dell’uso della lingua italiana nelle funzioni religiose, oltreché la possibilità di sottoporre a referendum nei Comuni le norme di natura urbanistica che dovessero prevedere un edificio di culto. Questi i punti principali della legge approvata dalla Regione Veneto, dopo una maratona in Consiglio regionale conclusa fra polemiche e aspri scontri – la maggioranza a guida leghista è stata contestata da Pd e Cinque Stelle – nella tarda sera di martedì. In sostanza, una modifica della legge che disciplina la realizzazione o attivazione di nuovi luoghi di culto in Veneto, si legge su “Libero“.

Secondo gli esponenti del Pd esistono forti dubbi di costituzionalità

D’altro canto, il relatore leghista Romagnoli ha ribattuto che « abbiamo dato una risposta alle esigenze dei cittadini del Veneto. Consci della sentenza della sentenza della Corte Costituzionale, cambiamo le regole: diritti ma anche doveri». Pertaltro, forse anche per rispondere alle perplessità espresse qualche giorno fa dal Patriarca di Venezia Francesco Moraglia, presidente della Conferenza Episcopale Triveneta, che aveva chiesto di ripensare le norme, la legge in questione risparmia di fatto i centri di culto cattolici.

La legge voluta da Zaia. Nelle moschee venete si dovrà pariare soltanto in italiano

Se da una parte infatti nuove strutture religiose o di preghiera possono sorgere solo nelle cosidddette «aree F» – vale a dire infrastrutture e impianti di interesse pubblico, che nella maggior parte dei Comuni si trovano in periferia – a patto però che dispongano di strade, parcheggi e opere di urbanizzazione adeguate, e dopo aver ottenuto una convenzione con il Comune interessato comprensiva di “impegno fidejussorio”, queste condizioni non si applicano agli edifici esistenti, anche se dovessero prevedere ampliamento fino al 30%, purché si tratti di immobili destinati al culto sostanza le chiese esistenti – o di abitazioni dei ministri del culto o del personale di servizio, strutture adibite ad attìvità educative, culturali, sociali e ricreative, vale a dire le scuole paritarie e gli oratori.

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