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Violenza sessuale, arriva in Senato il nuovo testo di Giulia Bongiorno per superare lo stallo

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Violenza sessuale, arriva in Senato il nuovo testo di Giulia Bongiorno per superare lo stallo

Politica - di Sara De Vico - 22 Gennaio 2026 alle 14:56

Lo aveva annunciato qualche giorno fa. Sul tavolo della commissione Giustizia del Senato arriva la modifica di riformulazione del reato di violenza sessuale a firma Giulia Bongiorno. La proposta di legge, dopo il via libera della Camera, era finora in stand-by a Palazzo Madama. Il nuovo testo presentato dalla presidente leghista della Commissione circoscrive il concetto di dissenso e sparisce la parola consenso. Le modifiche riguardano i 609-bis. Il provvedimento dovrebbe arriva in Aula nella settimana del 10 febbraio.

Violenza sessuale, Bongiorno presenta le modifiche al ddl

Il testo, visionato dall’Adnkronos prevede ora che “chiunque, contro la volontà di una persona, compie nei confronti della stessa atti sessuali, ovvero la induce a compiere o subire i medesimi atti, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La volontà contraria all’atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso”. La struttura e la filosofia della nuova legge restano invariate, viene invece “ancorato” il dissenso. “Per evitare quelle che sono state considerate possibili strumentalizzazioni – aveva spiegato giorni fa Giulia Bongiorno.  Introdurre la riconoscibilità del consenso, questa è la novità che ho illustrato. Io credo che il reato sussiste qualora non ci sia un consenso riconoscibile in base al contesto“.

Cambia il concetto di consenso, deve essere valutato in base al contesto

Da qui la riformulazione. “L’atto sessuale – si legge nel nuovo testo – è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa. Ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso”. Nella riformulazione sparisce la parola “consenso”. Nel testo approvato alla Camera, invece, si parla di “consenso libero e attuale” a un rapporto sessuale, senza il quale scatta il reato.

Non cambiano le condanne previste per minaccia e abuso di autorità

Non cambiano, invece, le condanne previste. “La pena è della reclusione da sei a dodici anni se il fatto è commesso mediante violenza o minaccia, abuso di autorità ovvero approfittando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa. La pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi quando, per le modalità della condotta e per le circostanze del caso concreto, nonché in considerazione del danno fisico o psichico arrecato alla persona offesa, il fatto risulti di minore gravità”.

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di Sara De Vico - 22 Gennaio 2026