
Più sostegni alle famiglie
Congedo parentale, nel 2025 i mesi pagati all’80% diventano tre: tutte le novità nella circolare Inps
Con la legge di Bilancio sono stati innalzati gli importi del secondo e del terzo mese di congedo. Tutti i dettagli su chi può usufruire della norma e come fare richiesta
Diventano tre i mesi di congedo parentale pagati all’80%. La novità riguarda i genitori di bambini nati nel 2025 o il cui congedo obbligatorio di maternità o in alternativa di paternità è scaduto dopo il 31 dicembre 2024. Ad annunciarla è una circolare dell’Inps, che illustra la norma introdotta con la legge di Bilancio. Prima solo il primo mese era pagato all’80%, il secondo era al 60%, il terzo al 30%. Migliorano dunque sostanzialmente i sostegni economici rivolti ai neogenitori.
Chi può fare richiesta del congedo parentale
La misura, che riguarda anche le adozioni e gli affidi, si rivolge ai genitori lavoratori dipendenti, che possono usarla singolarmente o in condivisione, anche in forma alternata o simultanea. I successivi mesi di congedo rimangono indennizzati al 30%, mentre l’ultimo mese può non essere retribuito, salvo per situazioni di reddito particolarmente basso. «Per accedere all’indennità maggiorata – spiega l’Inps – i periodi di congedo parentale devono essere utilizzati entro il sesto anno di vita del figlio o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia per adozione o affidamento, e comunque non oltre il compimento della maggiore età».
La domanda si presenta sul sito dell’Inps
La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale istituzionale dell’Inps, il Contact center multicanale al numero verde 803.164, o presso gli Istituti di patronato.
Come funziona per i restanti mesi di congedo parentale
L’Inps ricorda inoltre che «il limite massimo di congedo parentale per ogni coppia genitoriale è di dieci mesi (elevabili a undici mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore, di cui: alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all’altro genitore; al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all’altro genitore; a entrambi i genitori spetta anche un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi, da fruire in modalità ripartita tra gli stessi».