Estate, lido che scegli, regola che trovi? Ecco il vademecum dei diritti dei bagnanti: dall’accesso al mare ai cani in spiaggia
Estate, maltempo e caldo asfissiante che spaccano lo Stivale in due, permettendo, la stagione entra nel vivo delle vacanze, con tutti gli annessi e connessi aggiornati a regole e possibilità tra conferme e cambiamenti. E allora, dall’accesso al mare, al cibo in spiaggia, senza dimenticare i giochi sulla battigia e gli amici a quattro zampe, quali sono i diritti dei consumatori quando si va in spiaggia? A fare il punto interviene l’Unione nazionale consumatori – e l’Adnkronos che in esaustivo servizio ne ripercorre i punti salienti – provando a rispondere agli interrogativi più ricorrenti e ai dubbi inscalfibili negli anni…
Estate e vacanze: un utile promemoria dei diritti dei bagnanti
Si parte dalla questione “accesso al mare negli stabilimenti balneari”: un tema che rientra tra i principali diritti dei consumatori in spiaggia in quanto dovrebbe essere libero e gratuito. Gli stabilimenti balneari dovrebbero consentire l’accesso e transito gratuito per il raggiungimento della battigia, anche al fine della balneazione, ma alcuni gestori furbetti provano a far pagare l’accesso ai bagnanti che vogliono raggiungere la riva, o semplicemente transitare.
Cosa bisogna sapere: le leggi in vigore e cosa è concesso dai diritti dei bagnanti
Si tratta di un vero e proprio abuso che non tiene conto del fatto che la spiaggia è un bene pubblico, appartiene al demanio anche se è data in concessione agli stabilimenti balneari. Impedirne l’accesso o chiedere un pagamento è quindi una violazione di legge. Se si usufruisce dei servizi messi a disposizioni dal lido – come per esempio ombrellone, sdraio, docce e cabina – è normale e corretto che il gestore pretenda il pagamento. Ma chi vuole semplicemente raggiungere il mare per fare un bagno passando dallo stabilimento balneare non deve pagare alcun ticket d’ingresso. A tal proposito, allora, sarà utile stilare un promemoria su cosa dicono leggi e comportamenti a riguardo.
Stabilimento, battigia e ingresso in spiaggia: cosa dice la legge
Cosa dice la legge sull’accesso al mare? Oltre all’articolo 11 della legge n. 217 del 2011 che prevede «il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione», la legge n. 296 del 2006 stabilisce «l’obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione». Ricordando che per battigia si intende la striscia di sabbia su cui l’onda va a infrangersi. Insomma l’accesso al mare è libero e per fare un bagno non si deve pagare nulla. Se, quindi, non vi fanno passare attraverso lo stabilimento balneare per raggiungere il mare e fare il bagno o tentano di farvi pagare, chiamate direttamente i vigili e chiedetegli di intervenire sul posto, così che possano redigere un verbale.
Dall’accesso al mare al cibo in spiaggia: l’abc dei diritti dei bagnanti
Diverso è il discorso – spiega sempre con precisione l’Andkronos nel suo servizio – per ombrelloni o sdraio. La legge garantisce l’accesso ed il transito gratuito per il raggiungimento della battigia, ma è meno chiara su quello che accade se mi fermo sulla battigia o a pochi metri di distanza. Infatti, garantisce un generico diritto alla fruizione della battigia non solo ai fini della balneazione (si dice “anche”), ma non chiarisce esattamente cosa si intenda per fruizione, se passeggiare, fermarsi o giocare a palla.
Resta il fatto che anche il bagnante, come i titolari degli stabilimenti, devono fare in modo di non impedire agli altri bagnanti l’accesso al mare e il transito per il raggiungimento della battigia. Se, però, possiamo sicuramente affermare che un ombrellone o una sedia sdraio sono certamente ingombranti e ostacolano il transito, diventa più difficile comprendere perché lo sia anche un asciugamano, magari debitamente piegato o dei vestiti ammucchiati.
Le regole previste anche da Regioni e Comuni
Ma non è tutto. Perché tra i diritti in spiaggia, la materia dell’accesso alla battigia è regolata anche da Regioni e Comuni. La legge n. 296 del 27 dicembre 2006, all’art. 1 comma 254, prevede che siano le Regioni a dover «individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili». E a «individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione».
Poi, ci sono anche le ordinanze dei Comuni. Molte ordinanze prevedono il divieto di occupare con ombrelloni, sdraio o anche semplici teli mare, la fascia di 5 metri dalla battigia ed il divieto di permanenza in tale spazio, poiché deve rimanere a disposizione per i mezzi di soccorso. In questo caso, comunque, il divieto vale per tutti, anche per i gestori dello stabilimento. E permane anche se si paga l’ingresso.
Il tema dell’occupazione degli spazi (ombrelloni e varie) sulle spiagge libere
E ancora. Si può lasciare l’ombrellone sulla spiaggia libera? Lasciare l’ombrellone in spiaggia assicurandosi così il posto migliore il giorno successivo è una comodità a cui molti non vogliono rinunciare. Tuttavia, si tratta di un’occupazione illegale del demanio pubblico. Sulla spiaggia libera, infatti, non si possono lasciare oggetti come materassini, lettini o ombrelloni, per un tempo prolungato. Pena il sequestro degli oggetti da parte delle forze di polizia.
E sulle partite in spiaggia…
Giocare a pallone è consentito? A riguardo, è sempre bene informarsi su eventuali divieti imposti in questo senso dalla Capitaneria di Porto o dal Comune. Non esiste infatti una normativa nazionale che regolamenti le partite in spiaggia con gli amici, ma a seconda della località in cui ci si trova potrebbe esserci un divieto specifico. Poste le normative locali sarebbe comunque sempre bene utilizzare il buon senso evitando di arrecare danno o disturbo agli altri bagnanti, limitando quindi le gesta sportive a spiagge isolate e senza persone intorno.
Campi sportivi improvvisati: con lo stesso principio per cui è illegale lasciare l’ombrellone in spiaggia per tutta la notte non è neanche consentito tenere in piedi le installazioni di campi sportivi (da beach volley o da beach soccer ad esempio). Chiariamo che è consentito creare dei campi, ad esempio montando una rete da beach volley o creando delle porte da calcio, ma lo si può fare a patto che, una volta utilizzate, vengano smontate e il luogo venga riportato nelle condizioni iniziali. Lasciare queste installazioni per un tempo superiore rispetto a quello di gioco è anche in questo caso un’occupazione di suolo pubblico e quindi illegale. A questa regola si può derogare in caso di autorizzazione del Comune di competenza, autorizzazione che, ad esempio, hanno gli stabilimenti balneari che offrono questo genere di strutture ai loro ospiti.
La presenza dei cani in spiaggia: possibilità e divieti
Veniamo infine alla delicata questione della presenza dei cani in spiaggia: un tema rispetto al quale il nostro Paese è ancora ad anni luce di distanza da altre realtà sociali. E allora, cane al mare? Per quanto riguarda i nostri amici a quattro zampe non esiste una legge nazionale che regolamenta l’accesso degli animali alle spiagge libere e alle acque demaniali, pertanto, in assenza di espliciti divieti regionali, comunali o delle autorità marittime valgono le regole generali per i luoghi pubblici che prevedono che possano girare se sono tenuti al guinzaglio o se hanno la museruola. Il titolare della concessione su una spiaggia può vietare l’accesso agli animali nel proprio stabilimento balneare o, al contrario, può chiedere al Comune un’autorizzazione a consentirne la presenza. Ricordando, però, che sono sempre esclusi dalle limitazioni di accesso i cani di salvataggio e i cani guida per non vedenti.