Caso Apostolico, il Pg di Cassazione dà ragione al governo: sui migranti sentenze senza fondamento

31 Gen 2024 11:06 - di Gigliola Bardi
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Il “caso Apostolico” è arrivato in Cassazione e il governo ha incassato un primo risultato contro i giudici che hanno voluto bloccare i trattenimenti previsti dal Decreto Cutro. La Procura generale, infatti, ha riconosciuto che la procedura accelerata è “stata applicata legittimamente e in modo conforme alle norme”, dando ragione all’Avvocatura dello Stato che ha presentato dieci ricorsi in rappresentanza del ministero dell’Interno. “Non si può trascurare quanto affermato dall’Avvocatura dello Stato circa la situazione di emergenza a Lampedusa caratterizzata da flussi consistenti e ravvicinati in quella zona e dall’elevato numero delle domande di protezione internazionale così da rendere difficilmente gestibile la trattazione della domanda nel luogo di arrivo”, hanno sottolineato nella loro requisitoria davanti alle Sezioni Unite Civili l’avvocato generale della Cassazione Renato Finocchi Ghersi e il sostituto procuratore generale Luisa De Renzis.

Il Pg di Cassazione smonta le sentenze pro-migranti del “caso Apostolico”

La sentenza sul caso, che è affidata alle sezioni unite per la sua “particolare rilevanza”, è attesa tra qualche settimana, ma certo l’avvio del procedimento con quella presa di posizione della Procura generale è già un passaggio importante per il riconoscimento della legittimità delle scelte dell’esecutivo e, di contro, rinforza i numerosi dubbi dello scorso autunno sull’imparzialità della mancata convalida da parte del tribunale di Catania dei decreti di trattenimento disposti dal questore di Ragusa per i migranti tunisini. Un no che apparve come presa di posizione ideologica e anti-governativa più che giuridica, tanto più dopo l’emersione di quel video che aveva ripreso il giudice catanese Iolanda Apostolico intenta a partecipare a una manifestazione del 2018 pro-migranti e contro l’allora ministro Matteo Salvini.

Il riconoscimento della legittimità dei trattenimenti dei migranti, previsti dal Decreto Cutro

Secondo il Pg, rispetto ai trattenimenti non convalidati da Apostolico e dal collega Rosario Cuprì, “non si ravvisano le palesi illegittimità riscontrate nel provvedimento perché, come correttamente indicato dall’Avvocatura dello Stato, nel caso di specie si era comunque al cospetto di una delle condizioni (provenienza da un Paese di origine sicuro) e, del pari, si era in presenza di una delle ipotesi di procedura accelerata consentite”, nel contesto di una “peculiare situazione” che “precludeva, con ogni evidenza, ogni possibile accertamento e trattazione della procedura nella stessa zona di arrivo”. “Del resto – ha rilevato la Procura generale di Cassazione – lo stesso giudice di merito non ha accertato in punto di fatto che l’eccezione prevista dalla direttiva citata sia stata utilizzata indebitamente senza che si fosse verificato un flusso di migranti talmente numeroso così da rendere impossibile lo svolgimento della procedura di frontiera a Lampedusa. Né, in proposito, lo stesso richiedente proponeva contestazioni sul fatto che alla frontiera di Lampedusa fosse impossibile trattare la sua domanda di protezione”.

La richiesta di rinviare alla Corte Ue il tema della garanzia finanziaria

Per quanto riguarda, poi, la “garanzia finanziaria” per evitare il trattenimento la Procura generale ha chiesto di disporre “il rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione europea”. Nel quesito da porre alla Corte Europea il Pg chiede “se l’articolo 8 della direttiva, letto alla luce dei principi di eccezionalità e residualità del trattenimento e di effettività delle misure alternative allo stesso, debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui sia prevista come misura alternativa la costituzione di una garanzia finanziaria, quest’ultima debba rispondere ai caratteri di proporzionalità ed efficacia e se gli stessi rientrino nell’apprezzamento discrezionale del legislatore nazionale o se, invece, debbano rispettare parametri desumibili dal diritto eurounitario, con riguardo al profilo quantitativo (anche in ordine alla possibilità di rapportarlo alla somma necessaria a far fronte alle necessità del richiedente asilo per tuta la durata del trattenimento), al soggetto che può prestarla (se cioè debba essere ammessa la costituzione da parte di un terzo), alla modalità della costituzione”.

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