Riforma costituzionale di FdI: la risposta alle fuorvianti conclusioni del “Domani”

2 Ott 2022 17:16 - di Fulvio Carro
riforma costituzionale

Dal “Domani” il tentativo di smantellare gli obiettivi di riforma costituzionale di FdI gettando discredito. L’articolo, a firma di Giulia Merlo, non si sofferma sul programma politico del partito o della coalizione, ma sulla base dei progetti di revisione costituzionale depositati, anche da singoli parlamentari, nella precedente legislatura. È evidente come già il metodo susciti qualche perplessità, in quanto molte proposte vanno inquadrate nel contesto politico in cui sono state elaborate e depositate. Invece si individuano alcune linee di tendenza e si traggono conclusioni semplicistiche e fuorvianti. Proprio per questo meritano una risposta sui temi del presidenzialismo, della partecipazione dello Stato all’Unione europea, delle autonomie territoriali e delle garanzie individuali.

La riforma costituzionale: il presidenzialismo

Innanzitutto occorre puntualizzare che la proposta presidenziale o semipresidenziale non ha obiettivi autoritari né tendenze assurdamente nostalgiche. Il presidenzialismo e il semipresidenzialismo rappresentano forme di governo che sono state efficacemente sperimentati in Paesi, come gli Stati Uniti e la Francia, che sono inconfutabilmente democratici. Non si può ignorare  che l’Italia ha una durata media dei governi che non ha eguali nelle democrazie occidentali. Ha infatti una instabilità che ci indebolisce nei rapporti internazionali, penalizza il funzionamento della democrazia e sfavorisce il Paese anche dal punto di vista economico. Questo perché non sono possibili politiche di lungo periodo. La critica che viene rivolta al progetto presentato da FdI risiede nel fatto che attraverso l’elezione diretta del Capo dello Stato si perderebbe un organo di garanzia, perché quest’ultimo assumerebbe una forte connotazione politica. Ciò è vero ma è del tutto evidente che una riforma siffatta non debba passare solo attraverso una mera modifica delle modalità di elezione del Presidente della Repubblica, ma imponga un generale ripensamento sia del rapporto tra Governo e Parlamento e della tutela delle minoranze parlamentari, sia degli strumenti di garanzia e, più in generale, dei c.d. “check and balance”.

La partecipazione all’Unione europea

Quanto alla partecipazione dello Stato all’Unione europea l’attenzione si concentra su una proposta che non prevede una suprimazia del diritto nazionale su quello europeo, né ha l’obiettivo di mettere in crisi l’adesione italiana ad organi sovranazionali. Si limita invece a disciplinare il rispetto di alcuni principi costituzionali e specificamente dei principi di sovranità, sussidiarietà e democrazia. Ed è bene precisare che già il vigente art. 11 della Costituzione riconosce un “principio di sovranità” a favore dello Stato, consentendo solo delle “limitazioni”, per di più qualificate come necessarie, per la partecipazione dell’Italia alle organizzazioni sovranazionali. Oltre a ciò la proposta realizza solo un’operazione sostanzialmente di drafting legislativo del primo comma dell’articolo 117 Cost., che è una disposizione scritta in modo approssimativo e che è stata censurata da gran parte della dottrina costituzionalistica sin dalla sua entrata in vigore.

Le modifiche dei Trattati europei

Anche su questo aspetto è opportuno fare chiarezza. La nostra Costituzione, diversamente dalle altre, non contiene un’espressa disciplina né del modo in cui le modifiche dei Trattati europei entrano nel nostro ordinamento (in quasi tutti gli Stati europei ci sono procedimenti speciali, referendum o la revisione costituzionale), né dei c.d. “controlimiti”, né dalla partecipazione del Parlamento nazionale alla formazione del diritto dell’Unione (rimesso alla previsione dei regolamenti parlamentari). Ora che su questi temi ci possano essere dei miglioramenti del testo costituzionale, anche in senso autenticamente europeista, non è certo una manifestazione di sovranismo, né tradisce obiettivi irrealistici di uscita dalle organizzazioni sovranazionali. Anzi allinea il nostro ordinamento alle principali Costituzioni europee. Del resto, nel 2001 quando il centrosinistra ha modificato la Costituzione introducendo norme sulla partecipazione delle Regioni alla fase ascendente e discendente della normativa eurounitaria nessuno, come è giusto che sia, ha censurato quelle previsioni come una manifestazione di sovranismo.

Dall’Inno di Mameli all’italiano come lingua ufficiale

Né certamente possono tradire questo approccio le proposte relative all’inno di Mameli o alla previsione che la lingua italiana è la lingua ufficiale della Repubblica. Si tratta di previsioni ampiamente diffuse nelle Costituzioni europee, a partire da quella francese. Nessuno ha ravvisato in esse forme di sovranismo, ma un riconoscimento della propria identità nazionale, che la Costituzione italiana già prevede e tutela in diverse norme. Senza considerare che relativamente alla lingua, la previsione si limiterebbe ad esplicitare una norma che è già contenuta nella nostra Costituzione.

Riforma costituzionale e semplificazione del quadro

Riguardo, poi, alla modifica dei livelli territoriali, il dibattito costituzionale è stato negli ultimi vent’anni quanto mai acceso. Sono state numerosissime le proposte che hanno provato a semplificare il quadro costituzionale. Si potrebbero citare la riforma Renzi o la modifica delle Province del Governo Monti. Il tema delle autonomie è sicuramente un tema al centro della discussione sulle riforme e lo è stato anche nell’ultima legislatura, nella quale gli ultimi due Governi hanno provato ad attuare il regionalismo differenziato. E sotto questo profilo è bene ricordare come anche Fratelli d’Italia sia stata protagonista, pur dai banchi dell’opposizione, dell’approvazione all’unanimità in Commissione di un testo di riforma costituzionale su Roma Capitale.

Dalla certezza della pena alla pressione fiscale

Quanto, infine, al tema delle garanzie individuali- e  dunque in particolare al tema della sicurezza e dei principi in materia di prelievo fiscale – esse non rappresentano altro che specificazioni di principi ricavabili implicitamente dalla nostra Costituzione e che rispondono anche a principi di derivazione internazionale. Che si debba assicurare la certezza della pena o che anche in sede di esecuzione si debba tener conto della pericolosità sociale del condannato e, dunque, della sicurezza dei cittadini sono principi che certamente non contrastano, diversamente da quanto sostenuto nell’articolo del Domani, con il principio di rieducazione della pena. Infine che vi sia un limite alla pressione fiscale e che il sistema tributario debba essere regolato “secondo principi di chiarezza, semplicità, equità e non retroattività delle norme” sono anch’esse specificazioni opportune del vigente testo costituzionale e che rispondono ad elementari esigenze di civiltà giuridica.

Occorre un clima sereno e costruttivo

È evidente che non ogni proposta di riforma costituzionale presentata in passato entrerà nell’odierno dibattito parlamentare, quello che però occorre evitare è di utilizzare strumentalmente i testi presentati nella precedente legislatura per creare un clima di allarme sociale rispetto al dibattito sulle riforme costituzionali. Il Paese, e le ultime elezioni lo certificano, ha necessità di una seria e organica riforma costituzionale e quest’ultima necessita di un clima sereno e costruttivo e soprattutto la partecipazione di tutte le forze politiche, col senso di responsabilità che deve connotare soprattutto in questo ambito non solo la maggioranza parlamentare, ma l’intero arco costituzionale.

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