Multe da autovelox, la Cassazione: valide anche quelle di apparecchi noleggiati da privati
Niente assist per gli automobilisti che contestano sanzioni e rilevazioni elettroniche della trasgressione sanzionata. La Cassazione ha detto l’ultima parola sulle multe da autovelox anche se il servizio è noleggiato da privati. Asserendo in una sentenza, che fa giurisprudenza, che le suddette sanzioni sono valide anche quando le apparecchiature per il rilevamento della velocità sono date in appalto dai Comuni a soggetti privati.
Multe da autovelox, la Cassazione: sono valide anche se da apparecchiature noleggiate da privati
Una determinazione che la Cassazione ha sancito spiegando che «l’articolo 208 del Codice della strada, prevedendo che una quota di proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti agli enti pubblici, anche territoriali, quando le violazioni sono accertate dal personale in forza presso detti enti. E non collide con il noleggio delle apparecchiature di rilevamento della velocità a soggetti privati».
Il caso dell’automobilista sarda sanzionata
A rivolgersi agli “ermellini” è stata una donna multata nel comune di Arborea (Oristano) da un autovelox. La ricorrente lamentava che i dispositivi non erano gestiti direttamente dalla polizia stradale, ma da addetti di una società privata. Un soggetto cointeressato ai proventi delle sanzioni» dal momento che viene «retribuita con un corrispettivo variabile del 29,10% collegato». Una obiezione che i supremi giudici non hanno accolto. Sostenendo che il fatto che i Comuni diano in appalto il servizio di autovelox a ditte private non è un buon motivo per chiedere l’annullamento delle multe dei guidatori sanzionati per eccesso di velocità.
Multe da autovelox a nolo: perché la Cassazione ha dato l’ok alla remuneratività del servizio
Ribadendo semmai, di contro, che «la remuneratività del servizio in relazione ai proventi delle sanzioni amministrative non è rilevante. Dal momento che le violazioni devono essere accertate dalla Polizia municipale. Né sussiste alcun profilo di invalidità del verbale connesso al vincolo di destinazione dei proventi, per almeno la metà, a particolari finalità pubbliche». Una pietra tombale su obiezioni e ricorsi.