Strage di Bologna: la Corte d’Assise convoca anche i giornalisti, ma solo i “colpevolisti”

13 Gen 2022 14:22 - di Massimiliano Mazzanti

Riceviamo da Massimiliano Mazzanti e pubblichiamo

La decisione della Corte d’Assise di Bologna che sta processando Paolo Bellini per il suo presunto ruolo nella strage alla stazione del 1980 ha assunto una decisione inedita, ma in una modalità, a dir poco, inaccettabile. La decisione è quella di convocare al banco dei testimoni quattro giornalisti – Antonella Beccaria, Giorgio Gazzotti, Gigi Marcucci e Roberto Scardova -: non già per ascoltarli su specifici aspetti della lunga storia processuale dell’attentato del 2 agosto, ma in generale sul tema.

Strage di Bologna, esclusi giornalisti “trasversali”

Ora, che la stampa venga chiamata a dare un contributo alla definizione di una causa di giustizia, potrebbe sembrare un’evoluzione anche positiva nel nostro ordinamento processuale; ciò che non è accettabile, in un tema così lungamente dibattuto e contrastato anche nel campo dell’informazione e della storiografia, è che si convochino solo ed esclusivamente rappresentanti di un filone culturale – da questo punto caratterizzati da un atteggiamento quasi pregiudizialmente “colpevolista” verso gli “imputati “storici di questi processi -; quasi che non esistesse un filone alternativo, quando non opposto e che, per di più, notoriamente annovera oltre che le migliori firme del giornalismo italiano in modo politicamente trasversale – si pensi a Giovanni Bianconi, Andrea Colombo, Giampiero Mughini, tanto per citarne alcuni -, tutti quelli che hanno realmente realizzato inchieste e libri di indubbio valore storico e documentale.

Per non parlare dei giornalisti che, anche in questi ultimi anni, hanno realizzato veri e proprio “scoop” sull’argomento, anche a dispetto, spessissimo, dell’atteggiamento sordo della magistratura rispetto alle evidenze, anche scientifiche, sollevate nei loro articoli. Dunque, che valore potrà mai avere questa “carrellata” di opinioni note, per certi versi banali e scontate, il cui valore verrebbe di fatto accreditato proprio dalla convocazione in aula, piuttosto che – come dovrebbe essere – venir considerate processualmente per il loro intrinseco valore? Di fatto, l’unico valore che sembrano destinate ad assumere, queste opinioni, è quello che, tecnicamente, si definisce “suggestivo”, cioè, per restare al vocabolario e al linguaggio degli avvocati, quando s’introducono nel processo penale temi e testimoni, la cui unica funzione può essere quella di condizionare il giudizio dei giudici, in particolare di quelli “popolari”.

Giudici popolari che sono privi, quindi, dell’esperienza e, volendo, della “malizia” necessari a valutare correttamente questo genere di elementi in un dibattimento. Senza contare, poi, come la convocazione di esponenti di un preciso filone giornalistico e storico in un processo ancora “vivo” e che su questo stesso processo, se non espressamente, di fatto hanno già manifestato una chiara opinione, tradisce anche un pre-giudizio verso gli imputati che non sembra attagliato ai principi irrinunciabili dell’autonomia e dell’imparzialità a cui dev’essere obbligatoriamente ispirato il procedimento penale.

 

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