Minori: madre sottrae figlia al padre e la porta in Israele, per la Cassazione non commette reato

9 Ott 2021 17:43 - di Paolo Lami
Eitan, conteso, nonno, zio

Una mamma di nazionalità franco-israeliana porta a Tel Aviv la figlia, all’insaputa del padre, e per i giudici della prima Corte di Cassazione la questione va affrontata non come sottrazione internazionale di minore, ma semplice controversia sull’affidamento.

Lo ha stabilito con una sentenza la Suprema Corte, che ha accolto il ricorso della madre, cittadina israeliana e francese, e ha chiesto alla corte d’Appello di Roma con un collegio diverso di pronunciarsi.

Una storia che ricorda molto da vicino la contesa in atto sul piccolo Eitan, l’unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone.

“E’ una sentenza strana, una nota stonata – osserva, parlando con l’Adnkronos, Giorgio Vaccaro, avvocato esperto in Diritto di famiglia e psicologia giuridica. – La tutela dei minori si ottiene facendo sì che il giudice di prossimità (città dove il minore risiede, ndr) non venga estromesso, invece qui c’è un passaggio curioso. Il tribunale di Roma all’inizio dispone un divieto di allontanamento, poi in sentenza dispone il rientro per cui è evidente che c’è stata una fuga“. Sentenza confermata dalla corte d’Appello di Roma, ma che la Cassazione ‘bacchetta’.

La prima disputa davanti al tribunale di Roma – è il papà italiano a rivolgersi alla giustizia – dura circa un anno e porta nel marzo 2017 al “il divieto di espatrio della minore” e all’affidamento della piccola, nata nel 2013 a Gerusalemme, a entrambi i genitori.

Al termine di quel processo i giudici ordinano il rientro in Italia e stabiliscono tempi e modalità degli incontri padre-figlia.

La sentenza viene sostanzialmente confermata dalla corte d’Appello capitolina che nel luglio 2019 riconosce la “residenza abituale della minore in Italia, precisamente a Roma” prima che la donna si trasferisse in Israele “sottraendosi al giudice italiano e portando via la figlia al padre“.

La corte non mette in discussione la genitorialità dell’uomo, gli si riconosce un “pieno coinvolgimento nella vita della figlia” in termini affettivi ed economici, ritiene invece “censurabile il comportamento della madre che, a fronte di un progetto di vita per sé e la figlia, anziché ricorrere all’autorità giudiziaria per ottenere l’autorizzazione a trasferirsi con la minore in altro paese spiegando le ragioni legate all’interesse della minore, decideva di allontanarsi insieme alla bambina, trasferendosi in Israele e così sottraendo la minore al suo contesto di vita e al padre“, nonostante un ordine di non allontanamento.

Una madre che, si legge nella sentenza d’appello, “si è ‘fatta giustizia da sola‘ non ottemperando al provvedimento che disponeva il divieto di espatrio” e che è “convinta che per cancellare ad una figlia il padre sia sufficiente trasferirla nottetempo in un altro Stato costruendole una diversa identità familiare“.

Nella recente sentenza della Cassazione si pone come prima questione da valutare la cittadinanza della bambina, nata fuori dal matrimonio e non riconosciuta dal padre in Italia, ma riconosciuta in Francia dopo un anno circa dalla nascita.

Una volta superato questo scoglio, per la Suprema Corte i giudici di secondo grado avrebbero dovuto decidere nell’interesse della minore, mentre “le considerazioni espresse nel decreto non riescono ad occultare la sussistenza di un giudizio morale”, nei confronti della donna che si è rifatta una vita e ha avuto altre due figlie dall’attuale marito.

Si contestano le “divagazioni di stampo talora moraleggiante” da parte dei giudici che non hanno stabilito se il trasferimento sia stato un “escamotage” per sottrarsi al divieto di espatrio o “un vero progetto di vita tale da coinvolgere armonicamente la minore”.

Citando tre diverse sentenze della Cassazione, i giudici di Piazza Cavour rilevano che si tratta di un caso non di sottrazione internazionale di minore – come fa il tribunale e l’appello -, ma di “controversia concernente l’individuazione del miglior collocatario, individuazione da effettuarsi nell’interesse esclusivo, della minore, anche a costo che ciò ‘incida negativamente sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario‘”.

Dunque la decisione è di rimettere la questione a un nuovo collegio della corte d’Appello di Roma.

Intanto la piccola, che avrebbe dimenticato l’italiano, può continuare la sua vita a Tel Aviv lontano dal padre.

“Dire quello che ha detto la Cassazione vuol dire permettere una lettura ammorbidita di una situazione che contro il minore è devastante, perché sottrarre il minore dalle proprie abitudini è qualcosa che per giurisprudenza costante è sempre stata mantenuta come cancello che non si può aprire. Con questa decisione si è aperto quel cancello. – dice l’avvocato Vaccaro – Ora si è creato il buco nella diga che rischia di diventare il Vajont”.

“Il rispetto dell’ordine del giudice non è un elemento di poco conto nella gestione della genitorialità, perché indica la capacità del genitore di contenere il figlio nell’ambito delle regole, altrimenti la prepotenza si fa strada, diventa una guerra tra pirati“.

La giustizia ‘fai da te’ – che consente di non rispettare l’ordine del giudice – diventa un innesco esplosivo guardando alle contese tra coppie miste o al caso Eitan, il piccolo sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, conteso tra Israele e Italia.

“Il giudice di prossimità ha la possibilità attraverso gli assistenti sociali, gli insegnanti, i vicini di casa di avere una fotografia reale della situazione e quindi di esprimersi su fatti – ragiona l’avvocato Vaccaro. – Quando tolgo un minore impedisco al giudice di andare a fondo, perché gli mancheranno tutti i sostegni per fondare il suo giudizio”.

Il non allontanamento “serve al minore, non è fatto per vessare la madre o il padre, ma perché se tengo il figlio nel posto dove ho più elementi per farmi un’idea posso emettere un provvedimento nell’interesse del minore. In caso contrario c’è il rischio che si decida come tirando una monetina“, conclude l’avvocato Giorgio Vaccaro.

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