Dalla zona arancione al resto d’Italia: tutto quello che è permesso e tutto quello che è vietato

9 Mar 2020 9:55 - di Redazione
zona arancione

La zona arancione e il resto dell’Italia. Nel nuovo decreto molti i divieti e le indicazioni su che cosa si può fare nel nuovo decreto sul coronavirus.

La zona arancione

La prima parte del decreto circoscrive la cosiddetta “zona arancione”. Comprende la regione Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.

Lo spostamento delle persone fisiche

Qui bisogna “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori indicati, nonché all’interno dei medesimi territori. Le eccezioni riguardano gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità. Ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito «il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza» nella zona arancione.

Dai sintomi ai lavoratori

Chi ha sintomi di infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali. Bisogna contattare il proprio medico curante. Divieto assoluto di uscire di casa per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus».

Sospensione degli eventi, dallo sport alla cultura

Nella zona arancione sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Ai datori di lavoro pubblici e privati viene raccomandato di promuovere  la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie».

Stop agli impianti nei comprensori sciistici e a tutte le manifestazioni organizzate, nonché agli eventi in luogo pubblico o privato. Divieto anche per gli eventi di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico. A titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati.

Niente attività didattiche

Niente «servizi educativi per l’infanzia« e «attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado». L’apertura dei luoghi di culto? Vanno adottate misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone. Niente cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri. Chiusi anche i musei. Sempre nella zona arancione, sospese le procedure concorsuali pubbliche e private. Eccezione per «i casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica».

La ristorazione

Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00. C’è l’obbligo a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

Giornate festive nella zona arancione

Nelle giornate festive e prefestive siano chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Stop a palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Sul territorio nazionale

Nel resto d’Italia, sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità. Niente manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura. Niente spettacoli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Stop anche alle attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. Sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. Musei chiusi.

I gestori di ristoranti e bar devono far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

Le competizioni sportive

Non solo nella zona arancione ma anche nel resto d’Italia niente sport. Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Ma resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse. Oppure all’aperto senza la presenza di pubblico.

Attività didattiche nelle scuole

Sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia e le “attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Stop a viaggi d’istruzione e a iniziative di scambio o gemellaggio. A beneficio degli studenti le attività didattiche possono essere svolte  con modalità a distanza.

Agli accompagnatori dei pazienti è vietato «permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso».  Salve «specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto».

Lavoro e luoghi di culto

Qualora sia possibile, viene raccomandato ai datori di lavoro di «favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie». L’apertura dei luoghi di culto «è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone». Sono sospese ۮle cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri». I soggetti sottoposti «alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus» non devono assolutamente lasciare la propria abitazione.

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