Italiani all’estero: per chi lavora in Colombia pensione a rischio

18 Apr 2019 17:49 - di Antonio De Angelis

I due Paesi non hanno firmato la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale. Un libero Comitato di cittadini, a Bogotà, ha consegnato un documento alla presidente del Senato Casellati, in visita istituzionale in Sud America

Oggi, in Italia, il lavoro è un’emergenza sociale. E se un’occupazione si riesce a trovare non è detto che alla fine, dopo aver maturato tutti i requisiti necessari, si possa godere della meritata pensione.

È quello che accade, ad esempio, agli italiani che lavorano all’estero, nei Paesi extracomunitari con i quali l’Italia non ha ancora stipulato la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale. Pur avendo lavorato per il tempo utile, non possono chiedere l’accertamento del diritto alla pensione, ottenibile attraverso la verifica dei periodi di assicurazione italiani ed esteri.

È il caso della Colombia, meta nei giorni scorsi di una visita istituzionale del Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che a Bogotà e Cartagena ha incontrato le più alte cariche istituzionali e governative, con le quali ha avuto modo di parlare dei comuni interessi tra i due Paesi e delle relazioni bilaterali. 

La Casellati è stata poi ricevuta dai rappresentanti della comunità italiana nel mondo della scuola e dell’impresa, in particolare “a Bogotà al Collegio Italiano ‘Leonardo Da Vinci’ per salutare i docenti di tutte le scuole italiane e circa 300 studenti”, come ha scritto su Twitter la stessa senatrice.

Nell’occasione, un libero Comitato di cittadini, attraverso il segretario dell’Associazione Italiani nel Mondo della Colombia, Antonello Caponera e altri due membri, Michele Scala e Daniela Giannetti, ha consegnato alla seconda carica dello Stato una lettera per chiedere il riconoscimento dei contributi versati da chi lavora nei rispettivi Paesi da emigrato. “L’Italia – scrive il Comitato nel suo documento – ha stipulato nel corso degli anni delle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con diversi Stati esteri, tra i quali vari del sud America. Gli italiani che lavorano in Colombia con imprese locali avrebbero anche loro diritto a questo riconoscimento, unitamente ai colombiani che lavorano nel nostro Paese. Attualmente ne siamo esclusi”.

Così, “dopo aver lavorato dieci, venti o trent’anni” si “ritorna in patria e quegli anni di duro lavoro non contano nulla. La situazione è drammatica”, perché il lavoratore “non riuscirà ad ottenere una pensione in nessuno dei due Paesi”.

Una delle difficoltà che hanno i circa 5mila italiani (dei 26mila, secondo alcune stime, iscritti attualmente all’anagrafe degli italiani residenti all’estero, AIRE) che si trovano in questa condizione è anche dovuta al fatto che “in Colombia non abbiamo un Comites – conclude il documento – che si incarichi di queste fondamentali istanze della comunità”.

Il problema non è di poco conto, perché contempla la presa in carico dei periodi assicurativi e di contribuzione che possono consentire il raggiungimento dei requisiti pensionistici. I numerosi connazionali che lavorano in terra colombiana si augurano che attraverso l’impegno della senatrice Casellati si possa arrivare a una soluzione concreta, soprattutto in tempi rapidi. E che nell’elenco che comprende Paesi come Argentina, Brasile, Uruguay e Venezuela, tanto per restare in Sud America, si possa finalmente aggiungere anche la Colombia.

Una richiesta più che legittima, perché il riconoscimento contributivo del lavoro svolto all’estero è un diritto che non può essere messo in un angolo. E se occorre sottoscrivere un’intesa tra Italia e Colombia l’auspicio è che si riesca a farlo al più presto. Gli italiani che vivono e svolgono la loro attività al di fuori dei confini nazionali non devono essere dimenticati.

Come spiega sul suo sito istituzionale l’Inps, “lo svolgimento di un’attività lavorativa all’estero pone, sotto il profilo assicurativo e previdenziale, il problema di un’esatta individuazione della legislazione di sicurezza sociale e fiscale applicabile, in virtù del Paese extracomunitario in cui il lavoratore migrante presta la propria attività”.

E qui intervengono “le Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale” che “sono atti giuridici di diritto internazionale con i quali ciascuno Stato si impegna ad assicurare la parità di trattamento e la portabilità dei diritti ai cittadini migranti dell’altro Stato, garantendo loro gli stessi benefici previsti nei confronti dei propri cittadini: questo, al fine di favorire la libera circolazione di manodopera” e “hanno validità solo per gli Stati firmatari”.

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