Legittima difesa, ecco che cosa cambia (per gli onesti) con il testo approvato dalla Camera

6 Mar 2019 19:37 - di Corrado Vitale

Contiene  una vera e propria “rivoluzione”, culturale e giuridica, il testo sulla legittima difesa appena approvato dalla Camera dei deputati, E si tratta di un testo che non farà sicuramente piacere ai criminali incalliti e che darà invece  più fiducia e più sicurezza a tante oneste  persone che vivono e lavoranoin zone ad alto rischio di attacchi criminali.  La legittima difesa sarà infatti sempre presunta, ossia sarà sempre ritenuto sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l’offesa. È questo il fulcro della legge approvata dalla Camera che modifica il comma due dell’articolo 52 del codice penale, in base al quale è possibile utilizzare “un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo” per la difesa legittima della “propria o altrui incolumità” o dei “beni propri o altrui”. Il testo dovrà ora tornare all’esame del Senato, in quanto l’Assemblea di Montecitorio ha apportato una modifica relativa alla copertura finanziaria. La presunzione di legittima difesa è una vera e propria rivoluzione, che può evitare tanti guai giudiziari a chi ha difeso se stesso, i pripri cari e/o i propri bemìni dalle aggressioni dei criminali.

Chi è aggredito in casa è sempre legittimato a difendersi

Viene inoltre introdotta un’ulteriore presunzione all’interno dello stesso articolo 52, in base alla quale sarebbe sempre da considerarsi in stato di legittima difesa colui che, legittimamente presente all’interno del proprio o dell’altrui domicilio (da intendersi in senso ampio, quale luogo ove venga esercitata attività commerciale, imprenditoriale o professionale), agisca al fine di respingere l’intrusione posta in essere dal malintenzionato di turno con violenza o minaccia.

La “minorata difesa” o lo “stato di grave turbamento” 

La legge interviene poi sull’articolo 55 del codice penale relativamente alla disciplina dell’eccesso colposo, escludendo, nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi, trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità. Anche in  questo caso viene rivisto il concetto di “proporzionalità” e si tiene conto dello stato di ansia e paura in cui si può trovare una  persona che si vede la casa invasa da uno o più malfattori.

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