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Poche armi uguale meno delinquenza? È vero esattamente il contrario

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Ci sono 12 commenti

  1. Andrea ha detto:

    Trovo l’articolo a dir poco semplicistico. La Svizzera, culturalmente ed economicamente è ben diversa dall’Italia e continuerà a rimanere tale, con o senza armi.
    Rendi la gente meno povera, più economicamente stabile, più colta, più istruita, più rispettosa del prossimo e dei beni comuni, ecc. e poi se vuoi puoi anche dargli una pistola da tenere nel cassetto. Direi che ragionare al contrario “prima gli diamo le armi, poi sistemiamo l’istruzione” è quantomeno criminale.

    Consiglio la lettura di questo articolo del NYT: https://www.nytimes.com/2017/11/07/world/americas/mass-shootings-us-international.html

    “…Rather, they found, in data that has since been repeatedly confirmed, that American crime is simply more lethal.
    A New Yorker is just as likely to be robbed as a Londoner, for instance, but the New Yorker is 54 times more likely to be killed in the process.
    They concluded that the discrepancy, like so many other anomalies of American violence, came down to guns.”

    E questo studio, tutto italiano (dell’Università degli Studi di Milano):
    https://www.anivp.it/admin/documenti_privati/Studio%202013%20su%20armi%20e%20violenza%20a%20Milano.pdf

    “Conclusioni
    Le armi da fuoco hanno ucciso maggiormente (64%) degli strumenti da punta e/o taglio (36%); tali mezzi sono risultati legalmente detenuti nel 40% dei casi (suicidi) ed illegali nel 22% (omicidi). I risultati impongono una rivalutazione dei criteri di concessione del porto d’armi.”

  2. GENNARO TERMINE ha detto:

    ARTICOLO STUPENDO, COMPLIMENTI ALL’AUTORE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    1. giancarlo cremonini ha detto:

      Grazie

  3. Max ha detto:

    Ottimo !

  4. Giovanni ha detto:

    Articolo assolutamente veritiero e ineccepibile.

  5. Vincenzo Amato ha detto:

    Ineccepibile,direi.

  6. Silvia ha detto:

    La legittima difesa è sacrosanta!!!

  7. Marco C ha detto:

    Bravo, finalmente una corretta analisi sull’ argomento.
    L’ arma non è cattiva e neanche buona tutto dipende da chi la utilizza.
    Il delinquente la usa per offendere e l’ arma proviene da canali illegali.
    L’ onesto cittadino la usa per difendersi, sport o caccia. Si sottopone a tutte le costose normative e detiene solo armi legali.
    Questa è la banale realtà.
    Lotta strenua ai delinquenti e alle loro armi illegali e lasciate in pace gli onesti cittadini.

  8. Aldo Barbaro ha detto:

    Condivido quanto scrive Cremonini.L’unico controlo da fare è quello dell’idoneità al porto intendento per tale la capacità di usare le armi e l’integrità mentale.Non sarebbe male ripristinare il servizio di Leva per almeno 14 mese per maschi e femmine!

  9. Massimilianodi SaintJust ha detto:

    Non citano mai il Beccaria, cap XL, favorevole al libero porto d’armi nella Milano asburgica figuriamoci oggi. Bisogna ripristinare per 6 mesi il servizio militare e contro la TIRANNIA libere armi in libero Stato, mettere in Costituzione il 2° emendamento USA.Così finirebbero mafie e criminali!

  10. GIAN GUIDO BARBANTI ha detto:

    SACROSANTE PAROLE

    1. Gianni Casali ha detto:

      Complimenti per l’ottimo intervento condiviso!
      Allego una mia modesta proposta di legittima difesa:
      Appunti per una vera LEGITTIMA DIFESA
      La LEGITTIMA DIFESA – oltre all’interno del domicilio privato e alle pertinenze di esso e in ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, agricola, professionale o imprenditoriale – va estesa anche per quanto riguarda le altre proprietà private mobili quali: automezzi, roulotte, camper, siano essi in sosta che in movimento, per coloro che, legittimamente, presenti in quei luoghi usano un’arma regolarmente detenuta o qualsiasi altro mezzo idoneo al fine di difendersi. Chiunque rientri nell’ipotesi della difesa legittima, ma che ugualmente venga raggiunto da Avviso di Garanzia per i c.d. “atti dovuti” dell’A.G. procedente, ha diritto di beneficiare dell’Istituto del Gratuito Patrocinio legale per tutta la durata del procedimento che lo vede coinvolto.
      Deve essere escluso ogni tipo di risarcimento per i danni subiti dagli autori di fatti criminosi e/o loro eredi, causati dalla legittima difesa.
      ABOLIZIONE DEL REATO DI ECCESSO COLPOSO DI LEGITTIMA DIFESA
      La difesa o è legittima oppure no – non è configurabile un eccesso colposo in una fattispecie che deve prevedere o la legittimità o il dolo.
      CONCETTO DI DESISTENZA
      Non è configurabile alcuna desistenza attiva qualora l’autore del reato predatorio, datosi alla fuga perché sorpreso nell’atto criminoso, ancorchè fuori dalla proprietà privata e/o sue pertinenze, rimanga volontariamente in possesso, trattenendoli fattivamente, dei beni illegalmente sottratti.
      NELL’AMBITO DEL CONCETTO DI LEGITTIMA DIFESA DEVONO RIENTRARE:
      Spari a scopo intimidatorio; Modalità di detenzione legale di arma da fuoco; Reato di omessa custodia in caso di furto.
      SPARI A SCOPO INTIMIDATORIO
      Qualora si configuri l’ipotesi, assai frequente, che la vittima del reato di natura predatoria, o spettatore di reato ai danni di terzi, non si trovi nelle immediate adiacenze del teatro criminoso, pur essendovi buon testimone, deve poter procedere, senza remore, al tentativo di far cessare la condotta criminosa e far recedere l’autore o gli autori degli medesimi atti criminosi affinchè non siano portati a più gravi conseguenze. Un intervento diretto ravvicinato comporterebbe un rischio non calcolato e non calcolabile e giuridicamente non dovuto per cui, fermo restando il dovere di richiedere immediatamente l’intervento delle Forze di Polizia, non può essere punito e quindi risultare legittima, l’esplosione in aria di colpi d’arma da fuoco finalizzata a far cessare o a far desistere l’atto criminoso, dovendosi sempre configurare lo Stato di Necessità ex articolo 54 Codice Penale, modificato con l’estensione al Diritto di proprietà ed alla sua tutela.
      MODALITA’ DI DETENZIONE DELL’ARMA DA FUOCO
      Chi detiene legalmente un’arma ha il diritto di custodirla nella propria abitazione o domicilio e/o pertinenza di esse, con e nelle modalità più consone per poterla utilizzare in caso di legittima difesa; quindi montata, carica e facilmente raggiungibile in caso d’emergenza; resta salvo il dovere di renderla inaccessibile a minori o a persone non legittimate all’uso. In caso di assenza prolungata dal luogo di detenzione dell’arma medesima, la stessa deve essere conservata e custodita con modalità straordinarie quali, lo smontaggio, la separazione fisica dal munizionamento e/o il ricovero in armadi blindati, casseforti, cassette di sicurezza.
      OMESSA CUSTODIA – PATITO FURTO DI ARMA
      Non è punibile, né destinatario di misure amministrative penalizzanti, chi, vittima di furto o di rapina, si veda sottratto dell’arma detenuta e custodita secondo i ragionevoli criteri delineati come sopra.
      Cav. Ivaldo Casali (Ispettore Capo a.r. Polizia Municipale – R.E.)

7 Maggio 2018 - AGGIORNATO 7 Maggio 2018 alle 15:31