Sesso in pubblico, ecco cosa si rischia secondo la legge

21 Giu 2017 20:00 - di Redazione

Da Milano a Roma, fino ad arrivare a Napoli, negli ultimi mesi sono decine i casi di coppie intente a fare sesso in luoghi pubblici che hanno riempito le pagine di cronaca dei quotidiani nazionali, spesso senza che i ‘colpevoli’ venissero identificati e puniti per il loro comportamento. Ma cosa rischia chi decide di consumare un rapporto intimo, ad esempio, in una piazza? E in cosa consiste esattamente il reato di atti osceni e, soprattutto, il presupposto del luogo pubblico? In linea di massima, il reato previsto e punito dall’art. 527 del codice penale prevede ‘solo’ una salata sanzione dopo la depenalizzazione del gennaio 2016, che lo ha trasformato in un illecito amministrativo. Tuttavia, nei casi più gravi, è tutt’ora previsto il carcere. Ecco cosa dice la legge nel dettaglio:

COSA RECITA L’ARTICOLO 527 – Il reato di atti osceni prevede che “chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 €. Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano”. Inoltre, ai sensi dell’art. 36, comma 1, della legge 104/1992, se la persona offesa dal reato è affetta da “minorazione psichica, fisica o sensoriale” la pena è aumentata da un terzo alla metà. In più, il terzo comma dell’art. 527 stabilisce che “se il fatto avviene per colpa – ossia in maniera colposa -, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309”.

COS’E’ UN ATTO OSCENO – “Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore”. La definizione di ‘atto osceno’ in giurisprudenza è vaga e lascia un ampio margine di interpretazione al giudice, problema che negli anni ha portato a sentenze molto differenti fra loro. In generale, tuttavia, secondo la giurisprudenza è da considerarsi ‘atto osceno’ qualsiasi manifestazione di concupiscenza, sensualità, inverecondia sessuale compiuta su altri o su se stessi, in grado di offendere a tal punto il sentimento della morale sessuale e il pudore da destare, in chi vi assiste, disgusto e repulsione.

COS’E’ UN LUOGO PUBBLICO – Intanto, affinché sussista il reato, l’atto oltre che osceno deve essere commesso in un luogo pubblico, un posto dove, secondo la legge, chiunque possa accedere senza limitazioni di sorta, aperto al pubblico – come ad esempio strade, piazze, giardini pubblici – o anche in un luogo esposto al pubblico, che cioè possa essere visto da un numero indeterminato di persone anche qualora non possano accedervi: è il caso dell’automobile o, addirittura, dell’interno di un’abitazione visibile dalle finestre.

Commenti

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  • mjriam 22 Gennaio 2018

    Questo è reato ok, ma dentro una macchina è sempre meno probabile che vedano bene il tuo corpo ed i tuoi attributi. Invece del reato di masturbazione in pubblico, ne vogliamo parlare??!!! che è stato depenalizzato a quanto pare dal 2015??? Vi racconto una mia situazione personale. Decisi di denunciare un ragazzo che andava in giro masturbandosi, questo ragazzo se non erro, fu denunciato da tre persone compresa me. Son dovuta andare in tribunale tre volte a 40 mn di distanza. Non mi hanno fatto parlare e per giunta la terza ed ultima volta, il giudice mi dice che il reato era stato depenalizzato!!!! e’una vergogna..! vi prego di scrivere articoli che facciano riflettere su quanto accade! bisogna sensibilizzare!