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Arriva la cartella delle tasse a casa mia: ma che succede se non pago?

Arriva la cartella delle tasse a casa mia: ma che succede se non pago?

Economia - di Redazione - 5 Giugno 2017 alle 15:09

Arriva una cartella e, con lei, l’avviso per un credito da onorare col fisco entro 60 giorni. Ma cosa succede se non si riesce a pagare in tempo, magari perché si è irreperibili o, come purtroppo può capitare, non si hanno i soldi? A rispondere a questa domanda è il sito dell’Agenzia delle Entrate, che spiega ai contribuenti nel dettaglio il percorso che va dall’invio della cartella all’avvio della procedura di riscossione. La cartella di pagamento è l’atto che l’agente della riscossione invia ai contribuenti per la riscossione dei crediti vantati dagli enti creditori (Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni, ecc.). Agente della riscossione per l’Agenzia delle Entrate è il gruppo Equitalia. A partire dal 1° ottobre 2011 gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate sono diventati esecutivi e, quindi, sostituiscono la cartella di pagamento. La riscossione dei tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate continua a essere effettuata utilizzando la cartella di pagamento per gli atti derivanti da controllo automatizzato e controllo formale delle dichiarazioni e per le somme dovute in materia di imposta e tasse ipotecarie, tributi speciali catastali e relativi oneri e sanzioni amministrative.

I nomi e le somme vengono trasmesse a Equitalia

Le cartelle di pagamento contengono la descrizione delle somme dovute, le istruzioni sul pagamento (dove, come ed entro quale scadenza), l’invito a provvedere entro 60 giorni, come e a chi richiedere la rateizzazione, le spiegazioni per proporre eventuali ricorsi, il nome del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notifica della cartella. La procedura di riscossione è, in sintesi, la seguente: le somme che risultano dovute a seguito dei controlli vengono iscritte a ruolo. Il ruolo non è altro che un elenco, formato dall’ente impositore ai fini della riscossione, che contiene i nominativi dei debitori e le somme dovute. Il ruolo viene trasmesso quindi a Equitalia che provvede alle successive procedure che sono, nel dettaglio: predisposizione e notifica delle cartelle, riscossione delle somme e relativo riversamento alle casse dello Stato e degli altri enti impositori e, in caso di mancato pagamento, avvio dell’esecuzione forzata. Se non si paga la cartella nel termine di 60 giorni, sulle somme iscritte a ruolo sono dovuti gli interessi di mora maturati giornalmente dalla data di notifica della stessa, l’onere di riscossione (compenso) dovuto all’agente della riscossione (calcolato sul capitale e sugli interessi di mora) e tutte le eventuali ulteriori spese derivanti dal mancato (o ritardato) pagamento della cartella. Trascorso questo termine, l’agente della riscossione può attuare le azioni cautelari e conservative e le procedure per la riscossione coattiva su tutti i beni del creditore e dei suoi co-obbligati (ad esempio con il fermo amministrativo di beni mobili registrati e il pignoramento dei beni). In caso di irreperibilità relativa del destinatario, cioè di situazioni di temporanea assenza, o incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere gli atti in luogo del destinatario – si procede alla notifica mediante deposito dell’atto nella casa comunale, affissione dell’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla casa di abitazione, ufficio o azienda del contribuente ed invio di raccomandata con avviso di ricevimento per informare il contribuente degli adempimenti effettuati.

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5 Giugno 2017 alle 15:09