Per il Tribunale di Milano vietare il velo islamico non è discriminatorio
Vietare alle donne musulmane di indossare il velo islamico negli ospedali e negli uffici pubblici, come aveva decretato fa una delibera della Regione Lombardia, non è discriminatorio. La I sezione civile del Tribunale di Milano rigetta così il ricorso con il quale quattro associazioni per i diritti degli immigrati chiedevano di dichiarare «discriminatoria» la delibera della Regione Lombardia del 10 dicembre 2015, che in forza dell’articolo 5 della legge 153/1975 vieta l’«uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico senza giustificato motivo».
“Uno svantaggio motivato da una finalità legittima”
Vietare il velo alle donne islamiche significa imporre loro un grosso sacrificio perché «comporta di fatto un particolare svantaggio per le persone che aderiscono a una determinata religione»: ma questo sacrificio non è discriminatorio di una religione o etnia, perché è «oggettivamente giustificato da una finalità legittima, ragionevole e proporzionata rispetto al valore della pubblica sicurezza, concretamente minacciata dall’impossibilità di identificare (senza attendere procedure che richiedono la collaborazione di tutte le persone che entrano a volto scoperto) le numerose persone che fanno ingresso nei luoghi pubblici individuati». Questo il pronunciamento della I sezione civile del Tribunale di Milano. Ci hanno provato tutti a dichiarare la norma razzista e islamofoba, ma la sentenza arrivate dal giudice Martina Flamini – la stessa che aveva condannato la Lega per aver definito “clandestini” i richiedenti asilo che sbarcano in Italia- dice il contrario Secondo il magistrato – come leggiamo sul Corirere della Sera – “il divieto di accesso a viso coperto in uffici ed enti pubblici” è “uno svantaggio” per quelle islamiche che, “per ragioni di tradizione e per professare il proprio credo religioso, indossano il velo”. Ma questo “svantaggio” è “oggettivamente giustificato da una finalità legittima, costituita dalla necessità di garantire l’identificazione e il controllo al fine di pubblica sicurezza”. In linea, per la giudice, con la corte di Strasburgo, che nel 2005 ha legittimato “la rimozione del turbante o del velo per permettere i controlli negli aeroporti”, il divieto “interessa esclusivamente le persone che accedono in determinati luoghi pubblici” e soprattutto, “per il tempo strettamente necessario alla permanenza”.