Genova, ecco perché Grillo ha sospeso Cassimatis. Ma lei non molla

9 Apr 2017 18:51 - di Redazione

Il Movimento 5 Stelle presenta il conto a Marika Cassimatis, l’ex candidata alle comunarie di Genova “scomunicata” dal garante Beppe Grillo. In un documento inviato alla docente ligure formalmente sospesa dal Movimento, vengono resi noti i motivi dell’avvio del procedimento disciplinare nei suoi confronti “previsto dall’articolo 4 del regolamento”, a partire dalla querela presentata nei confronti di Grillo «in relazione a presunta diffamazione connessa alla pubblicazione del post con il quale Beppe Grillo aveva comunicato di escluderla dalla competizione elettorale per le elezioni comunali di Genova». Alla Cassimatis non è stato perdonato «il rilascio di pubbliche dichiarazioni riportate anche dalla stampa in merito alla presentazione della suddetta querela penale», così come le dichiarazioni «con le quali accusava Beppe Grillo e lo staff di gravi scorrettezze nei suoi confronti» dopo la vittoria di Luca Pirondini alle comunarie bis.

M5S, guerra a Marika Cassimatis

Nel documento inviato alla Cassimatis dallo staff del Movimento si fa riferimento anche alla «dichiarazione resa in data 13 maggio 2016 con post gravemente critico per la sospensione di Pizzarotti». Post nel quale la Cassimatis scrisse: «Era proprio necessario sollevare, ora, questo polverone? Cui prodest, mi chiedo, perché se un piedino getta un’esca, andare ad inghiottirla con tutto l’amo diventa dolo». Nel mirino del M5S anche «la pubblicazione di post in data 22 maggio 2016 in cui viene condivisa foto del Partito della Rifondazione Comunista sui referendum da firmare (atto suscettibile di avvantaggiare altri partiti)». Ma non è tutto. Il Movimento imputa alla Cassimatis anche la «pubblicazione del post in data 18 ottobre 2016 in cui appoggia pubblicamente il consigliere Putti in relazione ad una dichiarazione scorretta dello stesso contro la consigliera regionale Alice Salvatore», il post del 27 ottobre «nel quale appoggia il dissidente Battistini» e quello del 3 novembre 2016 «nel quale manifesta pubblicamente apprezzamento per l’amministrazione comunale di Parma per la gestione dei rifiuti». «I suddetti comportamenti – si legge sempre nella comunicazione – sono suscettibili di integrare gravi e reiterate violazioni dei doveri previsti dal regolamento del Movimento 5 Stelle, e di danneggiare l’immagine e l’azione politica del Movimento 5 Stelle. Ciò, anche in relazione alla sua posizione di aspirante candidato sindaco di Genova, ed alle conseguenti amplissime ricadute mediatiche delle sue condotte. Se pensa che questa contestazione sia infondata o basata su informazioni non corrette può mandare le sue controdeduzioni entro dieci giorni a questa mail».

Il legale: «Non competeva a Grillo annullare la votazione»

La guerra continua in tribunale. Domani il giudice del tribunale civile di Genova dovrebbe decidere se il ricorso presentato dalla Cassimatis è fondato o meno. «Se il giudice ci darà ragione, Cassimatis potrà concorrere alla carica di sindaco con il simbolo del Movimento», dice Lorenzo Borrè, avvocato della docente ligure. «La contestazione è stata inviata tramite mail a Marika Cassimatis nel primo pomeriggio del 6 aprile, un giorno prima dell’udienza. Intorno alle 22 dello stesso giorno – afferma il legale – sul blog di Beppe Grillo è apparso un post nel quale» il comico genovese spiegava di aver annullato le votazioni del 14 marzo «non più per le motivazioni precedentemente fornite, ma perché la votazione non era stata preceduta da un preavviso di 24 ore». E questa è «niente più niente meno che la contestazione che facevamo in merito al ripescaggio di Luca Pirondini», fa notare il legale. «Nello stesso post – evidenzia Borrè – Grillo dice che i probiviri hanno provveduto a sospendere Cassimatis e altri due candidati della sua lista, provvedimento che impedirebbe loro di concorrere alle comunali. E qui c’è la prima anomalia, perché la comunicazione è avvenuta sul blog, che da tempo non è più il portale ufficiale del M5S. Inoltre, ai sensi dell’articolo 23 del codice civile non competeva certo a Grillo annullare la votazione».

 

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