In pensione a 64 anni, allo studio una norma per bypassare la legge Fornero

18 Apr 2017 9:51 - di Redazione

In pensione a 64 anni? Se ne discute in Parlamento. È infatti in corso di esame, presso la Commissione Lavoro, il ddl numero 4196 che propone la modifica dell’articolo 24 del decreto legge 201 del 2011, affinché venga estesa anche ai dipendenti del settore privato la possibilità di accedere alla pensione a 64 anni in deroga alla legge Fornero.

Pensione a 64 anni, ecco la nuova norma

Entrando più nel dettaglio, la proposta di legge sulla pensione a a 64 anni chiede la sostituzione del comma 15-bis dell’articolo 24 con il 15-bis. La nuova norma prevede «in via eccezionale per gli assicurati le cui pensioni sono liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima: 

a) i lavoratori che abbiano maturato un’anzianità contributiva, comprensiva di contributi da riscatto e figurativi, di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 e che, senza l’applicazione delle modifiche al regime di accesso al trattamento pensionistico introdotte dal presente decreto, avrebbero maturato entro la medesima data i requisiti per il trattamento pensionistico ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un’età non inferiore a 64 anni;

b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia, oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a):

1) con un’età non inferiore a 64 anni, qualora abbiano maturato entro il 31 dicembre 2012 un’anzianità contributiva di almeno 20 anni, comprensiva di contributi da riscatto e figurativi;

2) con 15 anni di contributi, qualora si tratti di lavoratrici rientranti nelle deroghe previste dall’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che alla medesima data del 31 dicembre 2012 abbiano compiuto un’età non inferiore a 60 anni;

c) nei casi di cui alle lettere a) e b), il trattamento pensionistico decorre dal mese successivo al compimento del sessantaquattresimo anno di età anche qualora la domanda di pensione sia stata presentata successivamente».

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