La rottamazione di Equitalia? Per molti ma non per tutti. Ecco a chi non conviene

28 Mar 2017 10:52 - di Robert Perdicchi
Equitalia

Il termine è stato prolungato al 21 aprile, le file fuori agli sportelli di Equitalia sono sempre più apocalittiche, ma il dubbio è: conviene davvero per tutti quel condono mascherato voluto dall’allora governo Renzi, qualche mese fa? Per decidere quali cartelle rottamare, il primo passo è richiedere all’Agente della riscossione il proprio estratto di ruolo. Il contribuente può richiedere gli estratti di ruolo personalmente, o per mezzo di un delegato, recandosi allo sportello del concessionario oppure tramite posta elettronica certificata, la pec. Il modulo da compilare per la richiesta degli estratti di ruolo è scaricabile dai siti internet di Equitalia e, per la Sicilia, Riscossione Sicilia s.p.a. Nonostante con la rottamazione il risparmio sul debito sia assicurato, va valutato attentamente per quali cartelle presentare la domanda di rottamazione.

Quelle più convenienti da rottamare, secondo il portale laleggepertutti.it sono le cartelle in cui la somma dovuta per sanzioni è molto alta poiché anche il risparmio è elevato; le cartelle molto vecchie, per le quali sono maturati molti interessi di mora, con notevole riduzione del debito; le cartelle per cui l’Agente della riscossione ha notificato un preavviso di fermo o di iscrizione ipotecaria (dal momento di presentazione della domanda di rottamazione, non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi sui veicoli o nuove ipoteche sugli immobili); le cartelle per le quali si teme di subire in tempi brevi un pignoramento. Anche in questo caso, la domanda di rottamazione blocca le nuove azioni esecutive.

Nonostante la possibilità di avere uno sconto sul debito, non è detto che sia conveniente chiedere la rottamazione di alcune cartelle. Generalmente, non conviene rottamare le cartelle che sembrano prescritte; le cartelle che siamo sicuri di non aver mai ricevuto (per legge le cartelle devono essere notificate secondo una specifica procedura. Se tale procedura non è rispettata, la cartella è nulla e può essere impugnata); le cartelle per cui è stata già proposta una opposizione, quando ci sono buone possibilità di vincere la causa (in questo caso va valutato se conviene rottamare il debito e rinunciare alla causa o proseguire nel giudizio, con l’obiettivo di annullare l’intero debito); i debiti che sappiamo già di non poter rispettare.

La rottamazione può essere pagata in cinque rate al massimo. Se anche una sola rata non viene pagata, viene pagata tardi o viene pagato un importo minore, il contribuente decade dalla rottamazione. A causa della decadenza dalla rottamazione, per lo stesso debito non potrà più essere richiesta alcuna rateazione all’Agente della riscossione, che potrà pretendere il pagamento in un’unica soluzione.

In ogni caso, è essenziale valutare attentamente se si ha a disposizione la liquidità necessaria per pagare la rottamazione. Attenzione, però, a non rottamare la stessa cartella due volte. Nella fretta di rottamare il debito, si rischia di pagare due volte la stessa cartella. Ad esempio, l’imposta di registro dovuta per un contratto di locazione può essere richiesta dalla Agenzia delle Entrate sia al locatore che al conduttore. Se nessuno dei due paga l’avviso di liquidazione inviato dalla Agenzia, il debito verrà affidato all’Agente della riscossione.

Dunque, sia il locatore sia il conduttore troveranno nei propri estratti di ruolo la medesima cartella, avente ad oggetto appunto l’imposta di registro non pagata. Ebbene, è sufficiente che uno dei due presenti domanda di rottamazione, estinguendo così il debito per entrambi. Dopo aver esaminato gli estratti di ruolo, avremo scelto quali cartelle rottamare e quali no. Per le cartelle non rottamate le possibili soluzioni sono due.

Nel primo caso, si potrebbe decidere di non rottamare alcune cartelle perché il debito è eccessivo e non si vuole rischiare di decadere dalla rottamazione. In questo caso, si può attendere la notifica di un atto successivo dell’Agente della riscossione, come un’intimazione di pagamento o un preavviso di fermo. Non appena tale atto successivo viene notificato, può essere richiesta la normale rateazione delle cartelle esattoriali. Diverso è il caso in cui una cartella non venga inclusa nella rottamazione perché, ad esempio, prescritta o non notificata.

Anche in questa ipotesi, si dovrebbe attendere un successivo atto dell’Agente della riscossione. Ricevuta la notifica di tale atto, sarà possibile presentare ricorso per far valere la prescrizione o la mancata notifica della cartella, che ne costituisce il presupposto.

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